Decreti antiebraici e le "leggi di Norimberga" nella Germania Nazionalsocialista

Published: 2014-10-08

Panoramica sui provvedimenti adottati dal Governo della Germania, dal 31 marzo 1933 in avanti, a tutela del Popolo Tedesco. Culmine di tali provvedimenti il riconoscimento dell'ebreo, residente in Germania, quale straniero, qualifica molto ambita dagli ebrei sionisti di Germania. Il brano è tratto dalle pagine 338÷355  del volume del dott. Gianantonio Valli“L’ambigua evidenza. L’identità ebraica tra razza e nazione”, Ed. EFFEPI,736 pagine. Prima edizione, ottobre 2010. Olodogma ringrazia l'Autore per l'autorizzazione alla pubblicazione del testo.

(...) Prassi giuridica  (1)

 

Copertina ed altro Günther, Hans Friedrich Karl,Rassenkunde des deutschen Vol­kes. Click...
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      L'opera del Günther cui abbiamo fatto riferimento – Rassenkunde des deutschen Vol­kes, Antropologia del popolo tedesco – fu edita per la prima volta nel 1922 e vide in undici anni se­dici edizioni; quella di Eichenauer uscì per la prima volta nel marzo 1934 e fu ristampata l'anno seguente; nel 1932 Mein Kampf, compar­so in due volu­mi nel 1925 e nel 1927, conta 77 edizioni con una tiratura di 1.060.000 copie; dieci anni dopo sarebbe arrivata a 690 edizioni, con una tiratura complessi­va, sempre nella sola lingua tedesca, di 8.150.000 co­pie.

      Come detto al capitolo XXVII de I complici di Dio e alla nota 39 di Holocaustica religio (II ed.), nel 1934 l'ebraismo internazionale, coi suoi punti di for­za in Inghil­ter­ra e negli USA, intensifica quell'aspra, ag­gres­siva guer­ra contro la Germania – retta dal nazionalso­ciali­smo a partire dal 30 gen­naio 1933 – che la sua sezione «interna» ave­va scatena­to con­tro il­ po­po­lo tedesco ancor prima del novembre 1918. Poiché non è qui la sede di trattare del secolare percorso del­l'ebraismo, come illustrato in dodici tappe stori­che da Hitler, riman­diamo il lettore direttamen­te alle pagine in que­stio­ne (Mein Kampf, I 11).   

I quattro grandi tomi de i "Complici di dio"
I quattro grandi tomi de i "Complici di dio". Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che la cosiddetta «rivoluzione russa» si debba poi identi­ficare con un vero e proprio «colpo di stato bolscevico» diretto ed agìto in prima persona, per la quasi totalità della sua dirigen­za, dal­l'e­braismo, lo abbiamo dimostrato nella terza Appendice de I complici di Dio e in Dietro la bandiera rossa. Basti qui richiamare, con Hitler, quella plastica sensazione, quella co­gni­zione de­gli eventi e dei protagonisti del bolscevismo un tempo patrimonio della memo­ria europe­a:

«Quando ha raggiunto il potere politico, l'ebrai­smo getta la ma­sche­ra. L'ebreo popo­la­re e democratico si trasforma in ebreo san­gui­na­rio e tiranno del popolo. In pochi anni egli tenta di sradica­re i portatori dell'intel­ligenza nazionale e to­gliendo ai popoli la loro guida naturale e spirituale li fa matu­ri per una soggezio­ne permanente. Il più spaventoso esempio di ciò ci offre la Russia, dove l'ebreo la­sciò morire di fame od uccise trenta milioni di uomini con una rabbia fanatica e selvag­gia e sotto tormenti inu­ma­ni; e ciò per assicurare ad un mucchio di ebrei letterati e ban­di­ti di Borsa il dominio su un grande po­polo» (Mein Kampf, I 11).

 

Dichiarazione di guerra ebraica,commerciale, alla Germania,Judea Declares War On Germany,Londra, Daily Express, 24 marzo 1933, 1^ edizione
Dichiarazione di guerra ebraica,commerciale, alla Germania,Judea Declares War On Germany,Londra, Daily Express, 24 marzo 1933, 1^ edizione. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Consapevole dell'indifferibilità di provvedimenti a tutela interna e internaziona­le della nazione tedesca, il gover­no del Reich adotta rapidamente misure legi­slative per difendere gli interessi, i va­lo­ri, il concreto sangue germanico. A ritorsione per il boi­cot­taggio procla­ma­to dall'ebraismo internazionale a tempo indetermina­to contro la Ger­ma­nia, il 31 mar­zo 1933 il mi­ni­stro della Giustizia di Prussia, Hans Kerrl, emana il primo­ de­cre­to di esclusio­ne, limitando l'attività degli ebrei nel mondo le­ga­le. Venti­quat­tr'ore più tardi viene proclamata una gior­na­ta di boicottag­gio dei nego­zianti e dei professionisti ebrei, sotto la guida di Julius Streicher, Gauleiter di Norimberga.

 

 

Dichiarazione ebraica di guerra economica, boicottaggio merci, alla Germania, 25 Marzo 1933
Dichiarazione ebraica di guerra economica, boicottaggio merci, alla Germania, 25 Marzo 1933. 2^ edizione. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Un decreto che esclude gli ebrei dall'amministrazione civile viene approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile. La Legge per la Ricostru­zione e la Semplificazione dell'Amministrazione­ Ci­vi­le dello Stato, firmata da Hitler, dal ministro degli Interni Frick e da quello delle Finanze Schwe­rin von Krosigk, prevede la messa a riposo di tutti i funzionari civili «che non siano di san­gue ariano», ad eccezione dei militari che hanno prestato servi­zio al fronte nella guerra mondiale e delle persone i cui figli o padri sono caduti in guerra.

      Un successivo decreto dell'11 aprile, definisce «non ario» chi ha per genitori o per nonni degli individui non-arî, e particolar­men­te degli ebrei. A tal fine è sufficiente che sia non ariano anche uno soltanto dei genitori o dei nonni. Alla stes­sa stregua viene consi­derata la discen­denza extraconiuga­le, mentre l'adozione da parte di genitori arî non è riconosciuta valida agli effetti di conferire auto­maticamente all'adottato la qualifica di ario. La medesima legge dispone che nel caso in cui la discendenza ariana sia incerta debba venire richiesto il parere di esperti­ no­mi­nati dal ministero degli Interni. Questi provvedimenti valgono per tutti i funzionari pubblici del Reich, dei Länder e degli enti dipendenti, compresi quelli di diritto pubblico e gli istituti di assicurazione. La Reichsbank e le Ferrovie tede­sche sono autorizzate ad ap­pli­care gli stessi criteri al proprio personale, criteri che, sia pure in modo «giudizio­so», possono essere applicati anche nei ri­guardi degli avventizi.

      Il 30 giugno, viene approvata una legge sull'assun­zio­ne dei funziona­ri pubblici: «Chi non è di discendenza ariana o è sposa­to con persona di discendenza non ariana, non può essere assunto come fun­zionario del Reich. I funzionari del Reich che con­tra­essero matrimonio con una persona di discendenza non ariana saran­no li­cenziati». Per valutare della non-arianità «non è più de­ci­siva una qualche fede religiosa od un nome, ma unicamente la di­scen­denza, cioè l'ap­parte­nenza ad una data razza».

      Alla sensibilità moderna di quel lettore che ritenga «urtanti» tali cri­teri, lo storico potrebbe invitare a consi­derare che:
1. propositi e precetti ben immorali ha imposto per millenni ed impone l'insegnamento biblico-talmudico;
2. più o meno ufficialmente, a torto o ragione ma in ogni caso con piena consapevolezza, il popolo tedesco si trova in guerra contro un popolo-Stato dotato di infinite «quinte colonne»;
3. ancor oggi, nell'anno 2000, per quanto un arabo faccia addirittura parte della Corte Suprema, il democratico Israele non accetta arabi quali funzionari governativi di livello più o meno elevato;
4. assoluto è il divieto per i non-ebrei a prestare servizio nelle forze armate;
5. vietata è anche la partecipazione di cittadini israeliani non-ebrei, cioè cristiani o musulmani, alla vita comunistica dei kibbutzim.

      Da quelle prime due, l'emanazione di leggi antiebraiche pro­se­gue senza interru­zio­ni: quattrocentotrenta provvedimenti legi­slati­vi saranno emanati fino al novembre 1944, quarantuno dei quali en­tro la fine del 1933. Dell'asprezza delle «vessazio­ni» subite fino al momento della radicaliz­za­zione del conflitto con l'ebraismo mondiale testimonia l'ebreo George Mosse (Il dialogo ebraico-tedesco - Da Goethe a Hitler, Giuntina, 1995):

«Eccettua­ti i liberi professio­ni­sti, poco fu fatto per indebolire la posizione economica della maggio­ranza degli ebrei tede­schi. È vero che tra il 1933 e l'au­tunno del 1937 furono espropriati i beni di pochi ebrei molto in vista e potenti, per lo più proprietari di giornali e di grandi magazzi­ni, ma, malgrado il boicottag­gio decretato il 1° apri­le 1933 [della durata, risottolineiamo, di un giorno, o meglio di sei-otto ore, e per di più di sabato, giorno di chiusura-riposo per gli ebrei osservanti], i commer­cianti ebrei continuaro­no a guada­gna­re di che vivere un'esi­sten­za accetta­bi­le».

Parteitag der Freiheit 1935, congresso partito nsdap     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Una pietra miliare negli annali dell'antisemitismo» (così sempre Mosse II) rappre­sen­ta il settimo Congresso del Partito Nazionalsocialista a Norimber­ga (da martedì 10 a lunedì 16 settembre 1935), significativamente chiamato Parteitag der Freiheit, «Con­gresso della Libertà».

Il motto di tale adunanza (a differenza di quello del precedente «Congresso dell'U­ni­tà e della Forza» tenutosi nel 1934) suona Wehr­freiheit durch Wehrpflicht, «Libertà di difesa attraverso il dovere di di­fe­sa». Nel tardo pomeriggio del 15 settembre, alla presenza dei deputati del Reichstag riu­niti in seduta straordi­naria nel Kulturvereinshaus (Casa della Cultura), Hermann Goering dà lettura di tre leggi, che vengono accolte con entusiastiche acclamazioni.

 

 

Legge tedesca sui colori della bandiera, 1935, Reichsflaggengesetz. Click...
Legge tedesca sui colori della bandiera, 1935, Reichsflaggengesetz. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      La prima, firmata da Hitler, Frick e dal capo di Stato Mag­gio­re von Blom­berg, non concerne la questione ebraica. Essa impo­ne come ban­diera nazionale e commer­ciale del Reich i colori bian­co, nero e rosso con lo svastica, che non solo va a sostituire la vecchia bandiera imperiale nero-bianco-rossa introdotta da Hindenburg l'11 marzo 1933 (affiancata con pari dignità dalla bandiera nazionalso­cialista), ma soprattutto cancella il tricolore nero-rosso-oro della Repubbli­ca di Weimar, introdot­to nel novembre 1918 dopo il crollo del secondo Reich (sarà in seguito riesuma­to quale ves­sillo della Repubblica Federa­le). Pur mantenendo i colo­ri della Germania imperia­le, diverso è tuttavia lo spirito sotte­so alla nuova inse­gna: «La bandiera di una volta andava bene per il Reich di una vol­ta, così come, grazie a Dio, la Repubblica scelse la bandiera che va bene per lei [...] Noi non ci proponia­mo di destare dalla morte il vecchio Reich, crollato per i propri errori, ma di fondare uno Stato nuovo [...] In qualità di socia­li­sti nazionali noi ravvisiamo nella bandiera il nostro program­ma. Nel rosso ravvisiamo l'idea so­ciale del movimento, nel bianco l'idea nazionalista e nella croce uncinata la missione di combat­tere per la vittoria dell'uomo ario e per il trionfo dell'idea del lavoro creatore, che fu e sarà sem­pre antigiudai­co» (Mein Kampf, II 7).

      Le altre due leggi, rimaste alla storia come Leggi di Norimber­ga – «il più micidia­le strumento legislativo della storia d'Europa», secondo Gerald Reitlinger – riguardano es­senzialmente gli ebrei tedeschi e rivestono un grado di importanza mag­giore.

 

La notizia. Click...
La notizia della legge 15.09.1935 in un giornale dell'epoca. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Una prima, Reichsbürgerge­setz, «Leg­ge sulla Cittadinanza del Reich», fir­mata da Hitler e Frick, stabilisce i criteri per l'acquisi­zione del­la citta­dinanza. Già il 14 luglio 1933 il gabinetto aveva approvato un decre­to che auto­rizzava la revoca della cittadinanza e la confi­sca delle proprietà nei confronti di coloro che, avendo ottenuto la cittadi­nanza sotto la Repubblica di Weimar, risul­tas­sero «indesi­derabili», nonché nei confronti dei cittadini tede­schi emigrati all'estero che avessero dato prova di slealtà verso il Reich. Il 23 agosto successi­vo Frick aveva così tolto la cittadi­nanza a pa­rec­chi transfughi anche di notevole fama, la maggior parte dei­ qua­li ebrei. In seguito la legislazione in materia aveva incorpora­to spo­ra­di­ci amplia­menti, come il decreto di Hitler e Frick del 15 maggio 1935 che ne­gava l'e­si­stenza di diritti auto­ma­tici all'acquisizio­ne della cittadinanza e­ subordi­na­va cia­scun caso all'esame e all'appro­vazione delle autorità competen­ti.

      La seconda legge del 15 settembre è più radicale­. Essa di­stin­gue, in base a criteri ideologico-razziali, fra «membri dello Stato» (Staatsangehörige) e veri e propri «cit­ta­dini» (Reichsbürger, «citta­di­ni del Reich»), dotati come tali della pienezza dei diritti politici. Nella seconda categoria  rientrano solo persone di sangue tedesco od affine, che con il loro comporta­mento abbiano dimostrato il desiderio e le capacità di servire le­al­mente il popolo e lo Stato tedeschi.

      Dopo che il precedente regolamento sulla cittadinanza del 5 febbraio 1934 aveva abolito la cittadinanza dei Länder, la­scian­do ai loro governi la facoltà di prendere decisioni in mate­ria di diritto di cit­tadinanza solo in nome e su incarico del Reich, la nuova legge e i regolamenti esecu­tivi attuano il 4° e il 5° punto del pro­gramma del­la NSDAP: «Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volks­genosse kann nur sein, wer deutsches Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein» per cui, traduce Giuseppe Lo Verde, insi­gne giuri­sta palermitano,

«Può essere c­itta­di­no dello Stato chi fa parte della comunità­ po­po­la­re. Della comu­ni­tà popolare può far parte soltanto chi è di san­gue tedesco senza riguardo alla confessione. Nessun israe­li­ta può perciò far parte della comunità popola­re»

e «Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben kön­nen und muß unter Fremdengesetzge­bung stehen, Chi non è cittadino dello Stato, può vivere in Germania solo come ospite e deve sottostare alla legislazione per gli stranieri».

      La ratio di tale posizione è scolpita da Hitler in Mein Kampf, II 3:

«Il diritto di cittadinanza s'acquista oggi in prima linea col nascere entro i confini d'uno Stato. La razza o l'apparte­nenza alla nazione non hanno in ciò nessuna parte. Un ne­gro, vissuto una volta nei territori di pro­tet­torato tedesco ed ora dimorante in Germa­nia, mette al mondo un­ fi­glio che è "cittadino tedesco". E così, ogni figlio di ebrei o di polacchi o di africani o di asiatici può essere senz'altro dichia­ra­to cittadino tedesco [...] L'acquisto della cittadinan­za si svol­ge non diversa­mente dall'ammis­sione in un club automo­bi­li­stico. Il candidato pre­senta la sua richie­sta, si procede ad un'in­da­gine, la richiesta è accolta, ed un bel giorno gli si fa conoscere con un biglietto che è diventato cittadino dello Stato. E la notizia gli è data in forma umoristica: a colui che finora è stato uno zulù od un cafro si comunica che "è diventato tede­sco"! Siffat­to privilegio è la prerogativa di un semplice funzio­nario. In un batter d'occhio questo funzionario fa ciò che nemme­no il Cielo potrebbe fare. Un tratto di penna, e un mon­go­lo di­ven­ta un autentico "tedesco". Non solo non ci si cura della razza di quel nuo­vo cittadino, ma non ci si preoccupa nemmeno della sua sanità fisica. Egli può essere roso dalla sifilide quanto vuole, tuttavia è benvenuto quale cittadino per lo Stato odierno, purché non rappresenti né un onere finanzia­rio né un pericolo politico. Così ogni anno lo Stato assorbe ele­men­ti velenosi da cui non può più liberarsi».

      Lo Stato Nazionale ripartisce invece gli abitanti in tre categorie: cittadi­ni, membri dello Stato, stra­nie­ri. La nascita non rende di per se stessa cittadino un in­divi­duo, bensì gli conferisce l'«appar­te­nenza allo Stato»:

«Questa, per sé, non rende capaci di coprire cariche pubbli­che né di eser­ci­tare un'attività politica par­te­cipando ad elezio­ni [...] Il giovane di nazionalità tedesca, appartenente allo Sta­to, ha l'obbligo di compie­re l'educazione scolastica prescrit­ta ad ogni tedesco. Così si as­sog­get­ta all'educazione necessaria a diventare un mem­bro del popolo avente co­scien­za della razza e della naziona­lità [...] Quan­do il giovane, sano e virtuoso, ha ter­minato il ser­vizio militare, gli viene conferito nella maniera più solenne il diritto di cittadinanza [Sta­atsbürger­recht]».

Il certificato di cittadinanza deve

«essere confe­rito con un solenne giura­mento da prestare alla comunità nazionale e allo Sta­to. Questo docu­mento deve essere come un legame allac­ciante tutti i ceti e varcante tutti gli abissi».

      Nel riservare l'acquisto della cittadinanza agli appartenen­ti allo Stato «di sangue tedesco o affine», la legge sostituisce il termine «discen­denza ariana» che si ritrova nella legislazione precedente, al qua­le non si era potuto ascrivere un preci­so significa­to giuridico a cagione della sua provenienza dagli studi linguistici. Concretamente possono divenire cittadini tedeschi, oltre alle persone di sangue tedesco, i misti (Mischlinge) di secondo e di primo grado, gli appartenenti agli altri popoli europei e i discendenti di questi che siano di razza pura, fermo restando che la cittadinanza non viene confe­ri­ta automaticamente, ma dopo valutazione di ogni sin­go­lo caso. Il conferimen­to è costituito da un atto am­mi­nistrati­vo, dalla conces­sio­ne cioè della «patente di cittadi­nanza» (Reichsbür­ger­brief). I principali diritti ad essa collegati sono l'elettorato e la capaci­tà di rivestire un impiego pubblico. A colui che intende acquisire la cittadinan­za, oltre che il possesso del­l'appar­tenenza allo Stato e delle premesse di carat­te­re razziale, la legge richiede una terza condizione: che egli «sia idoneo e in­ten­zio­nato di servire fedelmente il popolo tede­sco ed il Reich». L'atte­stazio­ne di questa volontà e di questa idoneità è data so­prat­tutto dall'effettua­ta presta­zione del Servizio del La­vo­ro (RAD Reichsar­beitsdienst) e del servizio militare.

      Fanno seguito a questa altre leggi contenenti limita­zioni di diritto pubblico per le persone non di sangue tedesco od affine: così i regolamenti sulla professio­ne di medico del 13 dicembre 1935, di veteri­na­rio del 3 aprile 1936, di avvocato del 21 feb­braio 1936 e di farmacista del 18 apri­le 1937. Tutte queste professioni, per la concezione nazionalso­cia­lista dei rapporti sociali, non sono più considerate «libere», ma «vincolate al popolo ed allo Stato» (Volks- und Staatsge­bunde­ne Berufe), per cui i professionisti in questione sono investiti di pubbliche funzio­ni.

Blutschutzgesetz“ (1935)Die Nürnberger Gesetze, 1935: Deutschblütiger, Mischling 2. Grades, Mischling 1. Grades, Jude. Click...
Blutschutzgesetz, die Nürnberger Gesetze, 1935: Deutschblütiger, Mischling 2. Grades, Mischling 1. Grades, Jude. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      La terza legge del 15 settembre – o Seconda Legge di Norim­ber­ga – Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, «per la difesa del sangue e del­l'onore tedesco», firmata da Hitler, Frick, dal ministro della Giustizia Franz Gürtner e da Rudolf Hess quale Stellvertre­ter («facente funzio­ne» per le cose di Partito) del Führer, comincia con il constatare che la purezza del sangue tede­sco costituisce il requisito primo per la conti­nua­zio­ne del popolo tedesco e con l'affermare l'incrollabi­le de­ci­sione del Reichstag di assicurare in tal senso il futuro della nazione.

 

 

Taschenwörterbuch des Nationalsozialismus
Taschenwörterbuch des Nationalsozialismus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Già il Taschenwörterbuch des Nationalsozialismus, "Diziona­rio Tasca­bi­le del Nazionalsociali­smo", pubblicato in seconda edi­zione nel 1934 a cura di Hans Wagner dal Nationalsozialisti­scher Lehrerbund, "Lega na­zio­nalso­cialista degli inse­gnanti" (la seconda edizione porta il titolo "Dizionario tascabile del Nuovo Stato"), aveva recita­to alla voce Misch­ehen, "Matrimoni misti":

«Essi sono matrimoni fra appartenen­ti a razze diverse. Il princi­pio razziale del nazional­so­cialismo­ ri­chiede da ogni cittadino la tutela della razza e la conserva­zione della purezza del sangue. Di conseguenza i matrimo­ni tra apparte­nenti a razze diverse non sono nazionalso­cialisti. Eccetto le di­spo­sizioni per il riordina­mento del pubblico impiego [la citata legge del 7 aprile 1933] la legislazione non ha finora proibito i matrimoni misti, ma essi sono divenuti pra­ti­camente impossi­bili in virtù del compor­ta­mento del popo­lo».

      La nuova legge proibisce ora, sotto pena del carcere, i matrimoni o le relazio­ni extraconiugali fra ebrei e cittadini tedeschi, di sangue tedesco o affine. Tali matrimoni, anche se contratti all'estero per eludere la legge, sono dichiarati nulli (lo Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich annate 1937-1941/42 riporta, per il delit­to di Rassenschande, «disonoramento della razza», 1911 condanne a pene varianti dal minimo di un giorno al massimo di quindici anni di carcere, e precisamen­te: 11 nel 1935, 358 nel 1936, 512 nel 1937, 434 nel 1938, 365 nel 1939, 231 nel 1940). Inoltre, gli ebrei non possono assumere come persone di servizio donne di sangue te­de­sco o affine di età inferiore ai 45 anni (età considerata limite per la fertilità). Agli ebrei è infine vietato esporre la bandiera nazionale e del Reich, nonché portare i colori del Reich. Hanno invece l'e­spli­cito permes­so di esporre e portare i colori ed i simboli ebraici, facoltà il cui esercizio è tutelato dal­lo Sta­to. Ben dissonanti dall'odierno sentire sono le reazioni di due autorevoli organi ebraici ufficiali, come anche del principale periodico delle SS.

 

 

Jüdische Rundschau, testo dell'articolo del 17 settembre 1935.Fonte yad vashem. Click...
Jüdische Rundschau, testo dell'articolo del 17 settembre 1935.Fonte yad vashem. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Già il 17 settembre la Jüdische Rundschau, organo della Zionisti­sche Vereinigung für Deutschland, pubblica un entusiastico editoriale, ove afferma che il Reich

«soddisfa le richieste del Congresso Sionista Mondiale, quando dichiara che tutti gli ebrei attual­mente residenti in Germania sono una minoranza nazionale [e non religiosa]. Una volta che gli ebrei sono riconosciuti come minoranza naziona­le, è nuovamente possibile stabilire relazioni normali tra la nazione tedesca e la nazione ebraica. Le nuove leggi offrono alla minoranza ebraica in Germania la pro­pria vita culturale, la propria vita nazionale. In futuro agli ebrei sarà possibile fondare proprie scuole, un loro proprio teatro, le proprie associazioni sportive. In breve, il popolo ebraico potrà essere artefice del proprio futuro sotto ogni aspetto della propria vita nazionale [...] La Germania ha dato alla minoranza ebraica l'oppor­tunità di vivere basandosi sulle proprie forze e concede la protezione dello Stato per questa vita separata della minoranza ebraica. Il processo che porta dalla comunità ebraica alla nazione verrà incoraggiato e contribuirà allo stabilimento di migliori rapporti tra le due nazioni».

      Ancora più plausi giungono il giorno 19 da parte di Der Israelit, organo della comunità

 

Der Israelit, 19settembre1935, favorevole leggi di Norimberga. Click...
Der Israelit, 19settembre1935, favorevole leggi di Norimberga. Click...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ortodossa in Germania, quando il periodico, dopo avere espresso il proprio appoggio all'idea di autonomia culturale e di educazione separata, approva senza ambiguità l'interdizione a celebrare matrimoni misti.

      Il 26 settembre segue poi, tra le tante voci ufficiali di parte tedesca, l'himmleria­no Das Schwarze Korps:

«L'avere riconosciuto la comunità ebraica quale comunità razziale basata sul sangue e non sulla religione porta il governo tedesco a garantire incondizionatamente l'integrità razziale di questa comunità. Il governo tedesco è in piena sintonia col grande movimento della comunità ebraica chiamato sionismo, il quale riconosce la solidarietà degli ebrei in tutto il mondo e rigetta ogni concetto di assimilazione. Su questa base, la Germania vara misure che in futuro avranno un ruolo determinante nella risoluzione della questione ebraica nel mondo».

      Due mesi dopo la promulgazione, il 14 novembre, le due leggi ricevono una prima con­ferma con un Regolamento Esecutivo. Un secondo Regolamento, specifica­mente inerente alla Legge sulla Citta­di­nan­za, viene emanato il 21 dicembre.

      Un inquadramento della ratio delle due leggi, espressione del «nuovo atteggiamen­to dello spirito tedesco», ma radicate nella più profonda anima della Germa­nia, viene offerto nel 1941 agli italiani dal Lo Verde:

«I concetti giuridici nazionalsocialisti sono [...] formulati tenen­do conto del processo di forma­zio­ne del popolo tedesco e in par­ti­co­lar modo del fatto che il popolo tedesco ha as­sun­to la sua particolare caratte­ristica della razza nordico-falica (nordisch-fälisch). Con tale constatazione non si disconosce che il popolo germanico, come tutti gli attuali popoli civili, rappresenta un miscuglio di razze, miscu­glio fra quelle che i biologi hanno determinato come razze-tipo. La propor­zio­ne nella quale avviene il mi­scuglio determina l'essenza ed il modo di manife­starsi di un popolo, fermo essendo che sol­tan­to le cosiddette razze compo­ste costituiscono delle realtà empiriche. Il miscuglio degli elementi razziali contenuti in un popolo avviene di regola entro i limiti del popolo stesso. Dato che tale procedi­mento dura da secoli e continua con ogni genera­zio­ne, tutti gli apparte­nenti ad un popolo sono il frutto dei più svariati incroci. Il po­po­lo è una comunità di propaga­zione in forte misura segregata da se­co­li e magari da millenni dai popoli vicini. I più importan­ti­ ele­menti raz­zia­li dei popoli moderni si ritrovano perciò in germe o sviluppati in ogni appartenente al popolo. Si viene così alla conclusione che più che una raz­za composta si tratta di un vinco­lo di sangue esi­stente nei singoli popoli che diventa più forte dopo ogni nuova generazione e che dà luogo a quella che opportu­namente si è chiamata una razza secondaria o sto­ri­ca. Tali raz­ze secondarie formano la base organica del carattere naziona­le, che va for­mandosi per la tradizione sociale attraverso le particola­rità della storia di un popolo».

      La diversità della composizione razziale costituisce ovvia­men­te una divi­sione del popolo. Il collegamento razziale che pro­gredi­sce con ogni generazione fa del popolo una stirpe (Ar­tge­meinschaft, «comunità di natura e di modo d'essere», la natio di latina ascen­denza), di cui forma biologica­mente il nucleo la raz­za determinante di quel popolo, che, in parte più o meno grande ed in forma più o meno incisiva, è attiva in ogni apparte­nente al popolo. La stirpe si presenta così come il «corpo del popolo», per cui in tedesco si parla di Volkskörper. Poiché tuttavia la strutturazione razziale tedesca è stata stori­ca­mente presente come Reich, «impero», e non come «na­zio­ne», essa compren­de anche po­po­lazioni estranee alla stirpe tedesca:

«Ma la diversi­tà della composi­zio­ne razziale non è a confondersi con l'e­sistenza in Germania dopo la formazio­ne del grande Reich di gruppi di popolazioni non tedesche. Il Führer ha di­chiarato più volte che egli respinge ogni forma di germanizza­zione o di assi­mi­la­zione violenta di queste popolazioni. Le leggi che proteggono le popolazioni non tede­sche non sono state ancora riunite in un ordi­na­mento organico, né potrebbero esser­lo, data la brevità del tempo trascorso dalla formazione del grande Reich»

(e, aggiungiamo, del conflitto allora in corso, voluto mondiale da In­ghilterra, USA ed URSS proprio per impedire la realiz­zazione di una comunità dei popoli europei intor­no al più forte, determinato e centrale nucleo germani­co).

      Quanto agli aspetti normativi della Seconda Legge di Norim­ber­ga, prima di passa­re ad esporli come chiariti nel de­cre­to (Ver­ordnung) supplementare del 14 novembre, è necessario soffer­marci sull'argomento del presente volume: l'identi­tà ebraica, ora considerata nell'otti­ca del nazional­socialismo, dopo averla trattata da quella dello stesso ebraismo. È il decreto applicativo che, nella parte riguardante la­ Leg­ge sulla Cittadinan­za, definisce giuridicamen­te i concetti di «ebreo» e di «misto ebreo». Uno dei commenti più esaustivi al proposito è quello formu­la­to dai giuristi W. Stuckart ed R. Schiedermair in Rassen- und Erbpflege in der Gesetzge­bung des Drit­ten Reiches, "Tutela della razza e del patrimonio ereditario nella legislazione del Terzo Reich", edito a Lipsia nel 1939, del quale riportiamo integral­mente i tre corri­spondenti sottoca­pi­toli, tratti dall'opera di Horst Seidler e Andreas Rett.

 

A – IL PUNTO DI PARTENZA PER LA DEFINIZIONE LEGALE DEI CONCET­TI.

 

      In linea di principio la classificazione di un individuo con­se­gue all'appar­te­nenza razziale dei suoi nonni. In tal modo si può di regola rinunciare ad una indagine biolo­gico-razziale [su di lui]. Poiché ogni persona ha quattro nonni, bisogna distingue­re, in senso bio­lo­gi­co-razziale:
ebrei completi [Vollju­den],
ebrei a tre quar­ti [Drei­viertelju­den],
ebrei a metà [Halbjuden] ed
ebrei a un quarto [Vier­teljuden].

Questa quadri-partizione non è stata accettata dalla legislazione razziale. In linea di principio la legge fa distinzione fra due so­li gruppi: «ebrei» e «misti ebrei». Poiché per la classificazione razziale di un individuo è determinante l'ap­par­te­nenza razziale dei nonni, la decisione se quell'individuo sia ebreo o misto ebreo presuppone la determina­zione dell'appartenenza razzia­le dei nonni. Ne conse­gue che si rende necessario rintrac­ciare i nonni ebrei com­ple­ti; in linea di princi­pio non vengono presi in considerazione i nonni con solo una parte di sangue e­braico.

I.    Per la determinazione dell'appartenenza razzia­le dei non­ni ha valore la presunzio­ne, strettamente legale, che un non­no è con­si­derato ebreo com­pleto se ha fatto parte della comu­ni­tà re­li­gio­sa ebraica (praesum­ptio iuris et de iure).

  1. 1.     Questa pre­sunzione trova con­ferma nel fatto che un tempo l'ap­parte­nen­za razziale all'e­brai­smo coincideva di regola con l'appar­tenenza alla comunità religiosa ebraica e che il frammi­schiamento delle razze si è diffuso solo nelle ultime generazio­ni. Un nonno di un individuo oggi viven­te che abbia fatto parte della co­munità religiosa ebraica, deve perciò essere, di rego­la, anch'egli raz­zial­mente ebreo completo.

a)   In primo luogo la presunzione [giuridica] facilita­ ogni conclusio­­ne. Essa esclude senz'altro ricor­si infondati, e diffi­cilmente confutabi­li, sul fat­to che un nonno possa aver fatto parte della comunità reli­giosa e­brai­ca ma fosse di sangue tede­sco o misto.

b)   Inoltre, poiché la presunzione è [giuridicamente­] incon­fu­tabile, essa significa che un uomo che ha fatto parte della co­mu­nità ebrai­ca è consi­derato ebreo completo an­che se è in effetti solo mi­sto o di sangue tede­sco. Nella misura in cui la presun­zione [giuri­di­ca] della­ re­al­tà non fosse corretta o comportas­se aspetti di ef­fet­tiva durezza [wir­kli­che Härten], il Führer e Cancel­liere del Reich può ac­cor­da­re esenzio­ni.

c)   La presunzione ha valore soltanto per la classi­fica­zione dei nipoti e non per quella dei nonni, anche se essi han­no fatto parte della comunità religiosa ebraica. Quando si tratti di determina­re la posizio­ne giuridica di un non­no, per la clas­sifica­zione razziale bi­sogna risalire ai suoi nonni.

d)   Quando non operi la presunzione [giuridica], bisogna ri­cor­rere esclusivamen­te all'evidenza biologico-razzia­le.

 

  1. 2.     In linea di principio l'appartenenza alla comunità re­li­gio­sa ebrai­ca si fonda su segni oggettivi. Qualora si voles­se af­fiancare ad essi segni soggettivi o pre­scin­dere com­pletamente dal considerare l'apparte­nenza, legal­mente de­finita, alla comunità religiosa ebrai­ca, si en­tre­rebbe per ogni caso in pesanti e complicati procedi­menti di prova. Ciò viene evitato appunto con l'uso del­l'ele­mento «presunzione» [giuri­dica].

Possono essere considerati segni oggettivi di appar­te­nenza alla co­munità religiosa ebraica:

a)   L'ingresso nella comunità religiosa ebraica che conse­gue alle usua­li cerimonie rituali.

b)   La conseguente registrazione negli elenchi della circo­scrizio­ne sinagogale ebraica.

c)   Il conseguente pagamento delle tasse di culto.

 

  1. 3.     È indifferente la lunghezza del periodo in cui il nonno ha fatto parte della comunità religiosa ebraica. Un nonno che abbia fatto parte della comunità religio­sa ebraica an­che solo per un certo periodo va considerato ebreo com­ple­to. Anche qui possono venire appianate particolari durezze [be­sonde­re Härten], che sorgano in conseguenza del criterio di presunzio­ne, at­traverso un'e­sen­zione accordata dal Führer e Cancel­liere del Reich.

II.   Nel caso che il nonno non abbia mai fatto parte della comu­nità religio­sa ebraica, si dà effettiva la presunzione che egli non fu di razza ebrai­ca (praesumptio iuris). Questa pre­sunzione può tuttavia venire confuta­ta. Occorre allora­ accer­ta­re che il nonno fu razzial­mente ebreo comple­to, se deve essere inserito nella classificazio­ne razziale del ni­pote.

 

B – DEFINIZIONE DEI CONCETTI.

a)    Il concetto di ebreo.

  1. I.      Nell'intendimento della legge è ebreo, a prescindere dalla cittadi­nanza [Staatsan­ge­hörigkeit] e dal sesso:

1.   Chi discende da quattro nonni ebrei completi.

2.   Chi discende da tre nonni ebrei completi e da un nonno non ebreo [l'Ordi­nanza del Maresciallo Petain 18 ottobre 1940, stabilirà che «est regardé comme Juif» una persona con tre nonni «de race juive», o anche con due soli «de la même race» quando sia ebreo il coniuge].

Agli ebrei completi sono parificati anche gli ebrei a tre quarti in re­la­zione alla loro predomi­nante percen­tuale di sangue ebrai­co.

  1. II.   È da considerare ebreo anche il cittadino [Staatsangeh­örige] tedesco che discende da due nonni ebrei completi e da due al­tri non-ebrei, se egli:

1.   Al 16 settembre 1935 (giorno della promulgazione del­la Legge sulla Cittadi­nanza) ha fatto parte della co­mu­nità re­li­giosa ebraica o vi è entrato successivamente.­

2.   Al 16 settembre 1935 era sposato con un ebreo o con un­ e­breo si è succes­sivamente sposato.

3.   Discende da un matrimonio celebrato dopo il 17 set­tem­bre 1935 (giorno del­l'entrata in vigore della Legge per la Protezione del Sangue) con uno degli ebrei di cui a «I 1» e «I 2».

4.   Discende da un rapporto extramatrimoniale con uno degli e­brei di cui «I 1» e «I 2» e nasce dopo il 31 lu­glio 1936 fuori del matrimo­nio.

 

b)     Il concetto legale di misto. 

Misto ebreo è chi discende da uno solo o da due nonni razzialmente ebrei comple­ti, nella misura in cui non debba essere conside­rato ebreo (vedi supra «II 1–2»).

  1. I.      I misti ebrei [Jüdische Mischlinge] si dividono in due gruppi:
    1. 1.     I misti di primo grado (ebrei a metà), cioè coloro che discendo­no da due [soli] nonni ebrei. Di essi fanno parte le persone discese da due nonni ebrei com­ple­ti, che «sono da considerare ebrei». Questi non vanno classificati tra i misti ebrei, ma tra gli ebrei (vedi «a II 1-4»).
    2. 2.     I misti ebrei di secondo grado (ebrei a un quarto), cioè co­loro che discendo­no da un solo nonno ebreo com­ple­to.
  1. II.   Questa distinzione gioca un ruolo importante per le di­spo­si­zio­ni di legge valevoli per i misti ebrei, soprat­tut­to per quanto concerne i divieti matrimonia­li. Natural­mente in ambo i gruppi non vengono con­si­derati quei misti per i qua­li la parte di san­gue non ebraica è tedesca. Le notazioni «misto di primo grado» e «misto di secondo grado» non si trovano nella legge, ma sono introdotte da una circolare del ministro degli Interni del 26 novem­bre 1935 [...]

 

e)   L'applicazione dei concetti. 

  1. I.    I concetti legali di «ebreo» e «misto ebreo» sono esclu­si­vi, cioè non autorizzano una corrispondente applicazio­ne in casi analoghi. Da ciò conse­gue tra l'altro che:
  2. 1.     Se un individuo ha nonni che hanno una sicura im­pron­ta di san­gue [Blutein­schlag] ebraica ma non sono ebrei comple­ti, le im­pronte di sangue ebraiche non vengo­no sommate. Piuttosto, ri­guardo alla definizione se un nipote sia ebreo o misto ebreo, non si tiene conto dei nonni che non sono ebrei pieni. La legge non considera dunque affatto i bisnon­ni e non conosce ebrei a tre ottavi [Dreiachtel-] o a cinque ottavi [Fünfachtelju­den].
  3. 2.     La sposa di sangue tedesco di un ebreo è di sangue tedesco. Ciò vale anche quando si sia convertita alla comunità re­ligiosa ebrai­ca.

 

  1. II.   La distinzione terminologica operata dalla legge tra indi­vi­dui che «sono ebrei» [Juden sind] e individui che «sono da consi­de­rare ebrei» [als Juden gelten] tiene conto solo della distinzione biologico-razzia­le esistente tra i due gruppi, ma non ha alcuna importanza giuridica. La posi­zione giuridica di tutti gli indivi­dui com­presi sotto il concetto di ebreo (supra «a I II») è comunque la stessa in ogni caso. Una dispo­si­zione di legge che usa la defini­zione di «ebreo» concer­ne perciò sem­pre tutti gli ebrei, senza riguardo se «sono ebrei» o «sono da considerare ebrei».

 

C – ESENZIONI.

 

Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dal di­spo­sto dei decreti esecutivi della Legge sulla Cittadinanza del Reich.

  1. I.      La concessione di un'esenzione comporta l'equiparazione giuri­di­ca di un ebreo o di un misto ebreo con le persone di sangue tedesco, o l'equipara­zione giuridica di un ebreo con un misto ebreo, e precisa­mente limitata all'ambito per il quale l'esen­zione è stata concessa.

L'esenzione può essere concessa solo dal Führer e Cancel­liere del Reich. Le domande devono essere inoltrate alle più alte autorità amministrati­ve competenti del luogo di residenza o del domicilio abituale del richieden­te.

  1. II.   Tale disposizione serve ad appianare eventuali durezze su­ben­tranti, che oltrepas­sano lo scopo della legge. La con­ces­sione dell'esenzio­ne è da considerarsi solo in casi pre­visti e del tutto particolari:
  2. 1.     Quando gravi motivi consigliano di discostarsi dalle norme di legge nell'interesse della comunità e non solo nell'interes­se del richiedente.
  3. 2.     Quando il richiedente sembra degno dell'esenzione in conside­ra­zione delle sue caratteristiche personali, soprattutto razzia­li, spiritua­li e caratteriali, delle sue benemeren­ze e del suo atteg­gia­mento politico.

 

      Complimentandoci con quel lettore che abbia seguito con vi­gi­le cura le ostiche pagine appena trascorse, veniamo, più brevemente, al decreto appli­ca­tivo della Legge per la Prote­zione del San­gue. Esso afferma in primo luogo che le persone di sangue tedesco possono con­trar­re matrimonio fra loro e con i misti di II gra­do. In ambedue i casi la prole viene considerata di sangue tedesco. Con i misti di I grado essi posso­no contrarre matri­mo­nio solo in base a speciale autorizzazio­ne.

      I misti di II grado non possono contrarre matrimo­nio fra loro; possono in­ve­ce contrarre matrimonio con i misti di I gra­do dietro autorizzazione. La prima delle disposizio­ni vale a favorire l'assorbi­mento dei misti di II grado da parte della popola­zione di sangue te­desco. Per la stessa ragione i misti di II grado non possono contrar­re matrimonio con individui tre quarti ebrei ed ebrei completi.

      I misti di I grado possono, dietro autorizzazione, contrarre matri­monio con perso­ne di sangue tedesco. Essi possono an­che stipulare matri­monio fra loro; i figli sono considerati egualmente misti di I grado. Essi possono anche stipulare matri­monio con indi­vidui per tre quarti ebrei e con gli ebrei completi. In questi casi sono considerati ebrei ambedue i genitori ed i figli.

      I tre quarti ebrei non possono stipulare matrimonio con persone di sangue tede­sco né con i misti di II grado. In tutti gli altri casi potranno contrarre matrimonio e saranno considerati ebrei sia i coniugi ed i figli. Lo stesso è per gli ebrei completi.

      Terminiamo il paragrafo con le definizioni di ebreo date
1. dal governo ita­liano col Regio Decreto 17 novembre 1938-XVII n.1728, art. 8 (ove il termine «razza» non è usato con rigida accezione scientifica, ma è sinoni­mo di «stirpe, nazione, sangue»),
2. dal secondo Statut des Juifs francese, varato il 2 giugno 1941 dal commissario ge­ne­rale agli Affari Ebraici Xavier Vallat e pubblicato sul Journal Officiel il 27, nel quale la definizione ha carattere non solo razziale, ma anche religioso (al primo Sta­tu­to, varato dal ministro della Giusti­zia Alibert il 3 ottobre 1940 e pubblicato sul J.O. l'8 ottobre, segue l'a­brogazione del decreto Crémieux il 7 ottobre), e
3. dal governo slovac­co di monsignor Jozef Tiso col "Codice Ebraico" n.198/1941 del 9 settembre 1941 (Nariadenie zo dza 9. septembra 1941 o právnom postavení Zidov, duecentosettanta articoli definitori e normativi, raccolti in dieci sezioni).

      ●  Quanto al primo: «Agli effetti di legge:
a. è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b. è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c. è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qua­lora sia ignoto il padre;
d. è considera­to di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazio­na­lità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, mani­festazio­ne di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genito­ri di nazio­na­lità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica».

      ●  Quanto al secondo, è  ebreo:
«1. Un individuo, appartenente o meno ad una con­fes­sione religiosa, che abbia tre nonni di razza ebraica o anche solo due quando il coniuge abbia due nonni ebrei. Il nonno di religione ebraica è considerato membro della razza ebrai­ca.
2. Un individuo che sia di religione ebraica o lo sia stato fino al 25 giugno 1940 e abbia due nonni di razza ebraica. La non appartenenza alla religio­ne ebraica è attestata producendo prove dell'appartenenza a una confessione ricono­sciu­ta dallo Stato avanti la legge 9 dicembre 1905. Il disconoscimento o l'annulla­men­to del riconoscimento di un figlio considerato ebreo non hanno effetto riguardo alle precedenti disposizio­ni».

      ●  Quanto al terzo, è ebreo: «Art. 1 [...] senza distinzione di sesso, chi:
a. da alme­no tre genera­zioni è discendente da ascendenti di razza ebraica [tali definiti, come per il nazional­so­ciali­smo, dall'appar­tenenza alla comunità religiosa ebraica];
b. è incrocio [miesa­nec] ebreo chi è discendente da almeno due nonni di razza ebraica, ed inoltre (1) alla data del 20 aprile 1939 apparteneva alla religione ebraica o è diventato tale dopo questa data, (2) si è sposato con un ebreo dopo il 20 aprile 1939, (3) è discen­dente di un coniuge che ha contratto matrimonio con una persona appartenente alla razza ebraica dopo il 20 aprile 1939, (4) è nato da una relazione extramatrimoniale con un ebreo in data successiva al 20 febbraio 1940».

*   *   *

      Volgendo questa appendice al termine, invitiamo il lettore a confrontare i criteri dell'«essere ebreo» dati dagli ebrei con quelli della legislazione nazionalso­cia­lista.

      Come è generalmente risaputo, e a prescindere dagli individui conver­ti­ti, dai co­niugi accet­ta­ti e dal criterio della frequenta­zione della comunità religio­sa, per gli ebrei halachi­ci è «ebreo» chiunque sia nato da madre ebrea, e que­sto a prescindere se la madre abbia avuto anche ascendenti non-ebrei. Per la legge israe­liana può poi essere ebreo, indipen­dentemen­te dal sesso del geni­tore o dell'avo – e dato per ebreo completo l'avo o il bisavo­lo – anche un individuo che abbia un solo quar­to di sangue ebrai­co. Il che vale a dire, rove­sciando la prospettiva, che – in via di pura teoria – può essere conside­rato ebreo addirittura un individuo con tre quarti di sangue genti­le.

      Per il nazionalsocialismo, in parallelo, può essere accolto ed assorbito nella più ampia comunità di sangue tedesco anche un indi­viduo con sangue ebraico al cinquanta per cento (misto di I grado), ottenendo in tal modo per i suoi figli uno status giuridi­co privo di discriminazione. Se un nonno (vedi supra «A II») non risulta iscritto nelle liste sinagogali, e in assenza di evidenti motivazioni per essere conside­ra­to ebreo, tale nonno viene auto­maticamente considera­to non ebreo.

      A proposito della «politica di demarcazione» matrimoniale­ prescritta del­le due Leggi di Norimberga scrive Franzì: «È interessan­te­, inol­tre, notare come mentre nessuna eccezione si fa per l'ebreo puro, qualcuna può essere ammessa per l'e­breo al cinquanta ed al venti­cin­que per cento, ed inoltre come individui, sia pure aria­ni, sposati ad elementi ebraici, vengano considerati quali ebrei al cinquanta in quanto si ritiene che essi debbano indub­bia­mente avere una affinità di idee con l'elemen­to israelita o, in ogni modo, debbano essere stati influenzati dal mondo ebrai­co».

      Evidentemente esiste una contraddi­zio­ne tra l'ultima considerazione del Franzì e il commento di Stuckart e Schie­dermair in «e I 2» – contraddizione par­zial­mente spie­gabile col considerare l'individuo del Franzì come di sesso maschile.

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      Quanto al concetto di «arianità», anch'esso vede una certa interna ar­ticolazio­ne, differente secondo l'impegno politico del singolo. Così, men­tre per la maggior parte delle attività gli ebrei al di sotto del quarto (i misti di II grado) vengono conside­rati ariani sotto quasi tutti gli aspetti, per gli iscritti alla NSDAP, come per le loro consorti, è ri­chie­sta un'a­scen­denza ariana pura dal 1800 in poi. Per gli apparte­nenti alle SS, nucleo germinale e punto di partenza biologico per lo sperato «riscatto» nor­dico della nazione tedesca, oltre a parti­co­lari caratteristiche di natura fisica, carat­teria­le ed intel­let­tuale è richiesta un'ascenden­za ariana a partire dal 1650.

*   *   *

       Se il lettore dovesse chiederci una personale opinione su quanto finora espo­sto, dovremmo confessare di essere rimasti spesso sorpresi, tanto è discorde il quadro rispetto alle immagini correnti da ormai mezzo secolo.

      La prima impressione – a prescindere da un indubbio, urtante senti­mento di artifi­cio­sità e addirittura farraginosità, derivante in primo luogo dall'essere noi immersi nel clima psico-esisten­zia­le di un mondialismo ideologico e di una globalizzazione pratica che rende ostico ogni ap­proc­cio alla pro­ble­matica razzia­le – concerne la serietà dell'e­la­bo­ra­zione nazionalso­cialista delle norme giuridiche.

      La seconda: il fondarsi della definizione di «ebreo» non tanto sui pur nume­ro­si dati biologici, quanto su oggettivi criteri religioso-sociali.

      La terza: l'accetta­zione e il «recupero», a certe condizio­ni di garanzia, di un sangue ebraico anche percentualmente cospicuo (nella Gran­de Ger­mania del 1939 sono 72.000 i misti di I grado, 42.000 quelli di II grado).

      La quarta: il senso del reale – così lonta­no dagli in­va­samenti «teutonici» cui ci ha assuefatto una cinquantennale pubblici­stica – nel riconosce­re la com­plessità storica di ogni singola fattispecie razziale.

      La quinta: la profondità di pensiero di Hitler quanto all'elaborazio­ne di motivi etico-re­ligiosi con­sonanti coi fon­da­men­ti dell'e­thos pagano.

      La sesta: il duro equilibrio, da situare in un'epoca di sangue e ferro che vede da un lato l'aggressio­ne del mondialismo libe­rale e dall'altro l'im­mane stragismo bolsce­vico, della legi­sla­zio­ne nazionalso­ciali­sta e in particolare di Hitler.

      Tutto ciò, e mille altre cose di cui si potrebbe trattare, in primo luogo il ripristi­no della verità sugli eventi più controversi della storia contempora­nea – in primo luogo sull'effettivo destino degli ebrei europei nel conflitto mondiale – ci conferma come l'«odio» per il sangue ebraico che si suole imputare al fascismo tede­sco possa essere legittimamente inteso come forma di difesa contro una snaturante realtà mondialista.

      Uno degli obiettivi del nazionalsocialismo – «Nationalsozialismus ist angewandte Rassenkunde, Il nazionalsocialismo è antropologia applicata», rivendica il Reichs­amtsleiter Karl Motz – è certo con­si­stito nella esclusione della presenza ebraica dal suolo euro­pe­o, ma non mediante quell'Olo­causto che rin­tro­na e perseguita l'umanità da mezzo secolo, bensì attraverso il riassorbi­mento del patrimonio genico dei Mischlinge nel più vasto patrimonio genico europeo e l'al­lontanamento degli ebrei dalla Germa­nia dall'Europa, più volte ribadito agli intimi.

      notte dall'8 al 9 agosto 1941 – «Se c'è un popolo che ha il diritto di ordinare delle eva­cua­zioni, questo popolo siamo noi, poiché a più riprese abbiamo dovuto eva­cuare la nostra stessa popolazione. Dalla sola Prussia Orientale sono dovuti migrare ottocentomila uomini. Il nostro grado di sensibilità è dimostrato dal fatto che conside­riamo il massimo della brutalità l'aver liberato il nostro paese da seicentomila ebrei. E tuttavia abbiamo ammesso senza recriminazioni, e come una cosa inevitabile, l'e­vacuazione dei nostri compatrioti!».

      25 ottobre 1941 – «Dalla tribuna del Reichstag ho profetizzato al mondo ebraico che gli ebrei sarebbero scomparsi dall'Europa qualora la guerra non si potesse evita­re. Questa razza di criminali ha sulla coscienza i due milioni di morti della guerra mondiale, e ora ne ha già centinaia di migliaia. Che non mi si venga a dire che ciò nonostante non possiamo rinchiuderli nelle regioni paludose dell'Est! Chi si cura dei nostri uomini?».

      19 novembre 1941 – «Il piagnucolare che fanno oggi alcuni­ borghesi sotto il pre­te­sto che gli ebrei devono andar via dalla Germa­nia è un aspetto caratteristico di que­sti baciapile. Hanno forse pianto quando ogni anno centinaia di migliaia di tedeschi, non potendo guadagnarsi il pane sul nostro suolo, dovevano emi­gra­re? Costoro non a­vevano parentele nel mon­do, erano abbandona­ti a se stessi, partiva­no per l'ignoto. Niente di simile per gli e­brei, i quali hanno dappertutto degli zii, dei nipoti, dei cugi­ni. La pietà dei nostri borghesi è in tale occorrenza decisa­mente inopportu­na».

      25 gennaio 1942 – «Bisogna agire radicalmente. Quando si ca­va un dente, lo si cava d'un colpo solo, e il dolore non tarda a scomparire. L'ebreo deve levar le tende dall'Europa. Altrimenti nessun accordo sarà possibile tra europei».

      27 gennaio 1942 – «L'ebreo deve andarsene, scomparire dal­l'Eu­ro­pa. Se ne vada in Russia! Quando si tratta degli ebrei ignoro qualsiasi senti­mento di pietà. Saranno sempre il fermento che spinge i popoli gli uni contro gli altri. Seminano zizzania dappertutto, tanto fra gli individui quanto fra i popoli. Dovran­no sloggia­re anche dalla Svizzera e dalla Svezia. Dove sono in pochi, è là che sono più pericolosi. Met­te­te cinque­mi­la ebrei in Svezia – in poco tempo vi occupano tutti i posti di potere! Eviden­te­men­te, ciò li rende più facilmente ricono­scibili. È assolutamente natu­rale che noi ci preoccupiamo della questione sul piano europeo. Infatti, scac­ciarli dalla Ger­ma­nia non basta. Non possiamo ammet­tere che essi conser­vino po­sizioni di agguato alle nostre porte. Vogliamo essere al sicu­ro da tutte le infiltra­zio­ni».

      4 aprile 1942 – «È abbastanza strano constatare come le nostre classi supe­rio­ri, le quali non si sono mai preoccupate di centinaia di migliaia di emigranti tedeschi né della miseria di questi, si abbandoni­no a un senti­men­to di compas­sio­ne per la sorte degli ebrei che noi intendiamo scaccia­re. I nostri compa­trioti di­menticano troppo facilmente che gli ebrei hanno complici nel mondo intero».

      15 maggio 1942 – «E su questi stessi ebrei, specialisti nella pugnalata alla schiena, la nostra borghesia si impietosisce quando noi li spediamo in qualche località dell'Est! Ciò che tuttavia è strano è che la nostra senti­men­tale borghesia non abbia mai versato una lacrima sui duecento­cinquan­tami­la o trecen­tomila tede­schi che, anno dopo anno, si vedevano costretti a lasciare il loro pae­se».

      Crollato per interna dissoluzione il marxismo, più chiara deve farsi la visione, per ogni buon europeo, di quel maggiore nemico dell'uomo e dei popoli identi­fi­cato da Giorgio Locchi, Alain de Benoist e Guillaume Faye a cavallo dei primi anni Ottanta, epoca in cui il comu­ni­smo incomben­te sui due tronconi d'Europa appariva ai più come l'unico, vero, asso­luto ne­mi­co. L'ironia della Storia, in un lasso di tempo incredibilmente breve, ha indicato nel liberalismo il nemico più fermo e agguerri­to, il nemico strategico e metafisico, il nemico princi­pale della visione del mondo, degli interessi e del concreto agire europei.

      E tale cancro dell'uo­mo era stato identifi­cato già mezzo secolo fa da Alfred Rosenberg (Der Mythus des XX Jahrhunderts - Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltungs-kämpfe unserer Zeit, Hoheineichen, 1935):

«Chi si propone di im­pedire il declino dell'Euro­pa deve definiti­vamen­te staccarsi dalla concezione del mondo liberale, di­sgregan­te dello Stato, e raccogliere tutti gli elementi, uomini e donne, o­gnuno nel suo specifico campo d'azione, per la parola d'ordine: protezione della razza, forza del popolo, disciplina dello Sta­to».

      L'osservanza delle leggi del sangue, la difesa della razza e del popolo – serbatoio vivente e potenziale di energia della Nazione – in un momento supremo in cui decine di milioni di individui di ogni colore, inci­ta­ti dal verbo assassino dell'Uni­co Dio e dagli interessi della Finanza mondiale, si prepa­ra­no a sommer­ge­re l'Euro­pa, è ai nostri giorni solo la premessa, ma la pre­messa vitale per ogni riscatto.

      «Quel che si può dire di qualsiasi popolo»

– osserva Hitler il 20 agosto 1942 in un pen­siero che fa giustizia di tutta la paccottiglia di Herrenvolk e Unter­men­schen, darwi­ni­stica­mente elaborata in epoca gugliel­mi­na (ma non scordiamo che il dar­wi­nismo sociostorico, temperie dell'epoca, era allora patrimonio comune dell'in­tellettua­lità di ogni paese, vedi il «polacco» Ludwig Gumplowicz docente a Graz e nel 1883 autore di Der Ras­senkampf "La lotta delle razze", e dei ceti dirigenti di ogni paese, compresa the God's Own Country) –

«è che, nel comples­so, non è né buono né cattivo. La massa non possiede né il coraggio di distin­guersi nel bene né la mollezza necessa­ria per splendere nel male. È il peso impresso dagli e­stre­mi che fa pendere la bilancia in un senso o nell'al­tro».

Ma coloro che incarnano, interpretano e sostanziano di real­tà il sistema di valori di una nazione pos­so­no sorgere solo dal popolo stesso. È quindi doveroso e morale mantenere quanto più indenne il patrimonio geni­co del popolo, segmento temporale della nazio­ne, poiché solo in ciò risiede la speranza che i valori dei Padri tornino a fissare direttrici più alte e più giuste.

      La degenerazione di un popolo, la perdita della differenziazione così a fatica conqui­sta­ta nel divenire storico, la discesa nel caos spirituale e nello smarri­mento biologico, signifi­ca­no molto più che la regressio­ne bio­lo­gica di quel popolo.

      Signifi­ca­no l'esaurirsi dell'uomo – di ogni uomo, bianco o nero, nomade o seden­ta­rio, primitivo o evoluto – il disfaci­men­to di ogni civil­tà, la morte di ogni sistema di valori, la scomparsa di ogni dio. Decadu­to un popolo nella sua cor­porei­tà, persa la continui­tà biologica della stirpe, «non rimangono a testi­mo­nianza dell'E­ter­no né le religioni né gli Stati» (Hitler a Norim­ber­ga il 16 settembre 1935).

      Si spezza la continuità coi Padri, perisce il concetto di nazione, si segmenta nel solipsi­smo ogni esistenza, s'annulla ogni afflato divino, si spegne ogni sentire sacra­le.

      Per quanto una «purezza» non sia oggi possibile né recuperabile – come non lo era mezzo seco­lo fa, né secoli o millenni fa, cosa della quale furono sempre con­sa­pevoli i Capi delle rivoluzioni europee – compito di ogni essere umano, sua prerogativa, suo vanto, sua forza deve essere la fedeltà quanto maggiore alla propria eredità biologica e, quindi, spiritua­le.

      Ciò in quanto, assevera Hitler: «Ogni cosa su questa terra è mi­glio­ra­bile. Ogni sconfitta può esse­re la causa di una futura vittoria. Ogni guerra persa, la base di una prossima ripresa. Ogni neces­si­tà, lo stimolo dell'ener­gia umana; e da ogni sogge­zione posso­no sorgere le forze di una rina­sci­ta – finché il sangue sia con­ser­vato puro» (Mein Kampf, I 11).

 

Non ho consegnato il popolo ario
nelle mani dello straniero

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Eine Sünde gibt's auf Erden
uralt schon, doch immer neu,
untreu seinem Volk zu werden
und sich selber ungetreu.

Sulla terra c'è una colpa
antichissima e sempre nuova
non restare fedeli al proprio popolo
non restare fedeli a se stessi.

 

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Dein Leben lebst du nicht auf eigne Hand,
du bist ein Glied von Volk und Vaterland!

La tua vita non la vivi da te solo,
sei un elemento del popolo e della patria!

 

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Halte Dein Blut rein,
es ist nicht nur Dein.
Es kommt weit her,
es fließt weit hin.
Es ist von tausend Ahnen schwer,
und alle Zukunft strömt darin.
Halte rein das Kleid
deiner Unsterblichkeit!

Mantieni puro il sangue,
non è solo tuo.
Il sangue viene da lontano,
e lontano fluisce,
porta il peso di mille avi
e vi scorre tutto il futuro.
Mantieni puro il manto
della tua immortalità!

 

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 noi sappiamo che con la distruzione della famiglia
si disperdono i valori della famiglia stessa
e nella distruzione delle leggi di un intero popolo
l'empietà prevale in tutta la razza
le donne della famiglia diventano corrotte
e il sangue così non è più puro
la confusione delle razze non consente di compiere
gli antichi riti secondo il costume degli avi
e gli avi stessi se la voce del popolo ha un che di vero
sono trascinati in un misero stato di totale infelicità

Le cinque citazioni provengono:

●    dal dio vedico Indra in Rig Veda, X 49 3;
●    dalla scrit­ta sul masso che segna la tomba del poeta Adolf Bar­tels a Dithmar­schen;
●    da Du und Dein Volk, opuscolo donato dalla Reichs­leitung della NSDAP agli studenti alla  fine dell'an­no scolasti­co;
●    da un volantino del Rassenpoliti­sches Amt der NSDAP, Gau Baden data ignota, ripreso da Will Vesper in Biologie für höhere Schulen, volume II, 1943;
●    da Bhagavad Gita I 40-42. 

(...)

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Note:

1) Il brano è tratto dalle pagine 338÷355  del volume del dott. Gianantonio Valli“L’ambigua evidenza. L’identità ebraica tra razza e nazione”, Ed. EFFEPI, via Balbi Piovera n.7, 16149 Genova – Prima edizione ottobre 2010 – pag.736 – Euro 50,00.  QUI la recensione dell’Opera. Per ordinarlo chiamare il 338-9195220, o scrivere a  [email protected].

2) Sulle "Leggi di Norimberga" segnaliamo un altro interessante articolo, a firma dello stesso Autore, presente su questo sito: Cliccare QUI

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Author(s): Olodogma
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Published: 2014-10-08
First posted on CODOH: Aug. 15, 2018, 7:25 a.m.
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