Discriminazione della CEDU, corte europea dei diritti dell'uomo…olocausto si o no?... dipende!
.
Olocausto si o no?...dipende!

Il preteso ed indimostrato olocau$to ebraico è diverso per legge! Bisogna punire il negazionismo perchè "significa offendere sempre"..."sopravvissuti ed i discendenti dei sopravvissuti della Shoah"! Praticamente c'è l'olocau$to di sangue blue e ci sono gli olocausti di sangue rosso, di serie B! Lo sterminio degli Indiani d'America, per esempio, non è un olocausto di sangue blue e neppure quello degli Armeni!
Presentiamo un commento sulla discriminazione tra olocausti eseguita in una sentenza dalla Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo o CEDU…
LA RELATIVITA’ DEL MALE
Alcune osservazioni a prima lettura sulla sentenza Perinçek contro Svizzera della Grande Chambre, 2015
(di Antonello Ciervo)
-
Imm-1, FT. Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU su Dogu Perinçek vs Switzerland olocausto armeno olocausto ebraico, 2015, francese. Click...
-
Imm-2, FT. Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU su Dogu Perinçek vs Switzerland olocausto armeno olocausto ebraico,2015, inglese. Click...
...<<Innanzitutto, i giudici osservano come, nella fattispecie de quo, l’articolo 10 della CEDU debba essere sottoposto ad un concreto bilanciamento con l’art. 8 della Convenzione: la Corte, infatti, osserva che nell’esercizio del proprio potere di controllo, i giudici di Strasburgo non possono sostituirsi, con le loro valutazioni, alle giurisdizioni nazionali, ma devono verificare – alla luce di tutti gli elementi in fatto e in diritto rilevanti – che le decisioni di queste ultime siano conformi ai principi della Convenzione. Nell’ipotesi di una normativa penale che punisca, come nel caso della Svizzera, quanti negano pubblicamente un genocidio, per i giudici di Strasburgo non c’è dubbio che la compatibilità di tale disposizione con la CEDU possa essere verificata valutando la correttezza del bilanciamento formulato dal legislatore interno, tra libertà di manifestazione del pensiero (del Signor Perinçek) e la tutela dell’onore e della dignità delle persone offese (la minoranza armena presente in Svizzera).
E qui emerge il primo cortocircuito argomentativo: nel caso della negazione dell’Olocausto, osserva la Corte, le norme penali nazionali che criminalizzano i discorsi d’odio non possono in alcun modo essere valutate sulla base di un bilanciamento tra l’art. 10 e l’art. 8 della CEDU, in quanto, in una fattispecie di questo tipo – per giurisprudenza costante della Commissione prima e della Corte poi -, si applica sempre l’art. 17 della Convenzione.
Fare dichiarazioni negazioniste dell’Olocausto, infatti, per la Corte di Strasburgo significa abusare sempre della libertà di manifestazione del pensiero, significa offendere sempre gli ebrei, in quanto gruppo religioso e in quanto popolo, significa fare affermazioni che, a prescindere dal contesto in cui vengono formulate, offendono i sopravvissuti ed i discendenti dei sopravvissuti della Shoah.
-
Imm-3, FT. Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU su Dogu Perinçek vs Switzerland olocausto armeno olocausto ebraico, 2015-camere a gas stabilite con sentenza! Click...
Quando, invece, il discorso d’odio è finalizzato a negare un altro genocidio che non sia l’Olocausto, allora, prosegue la Grande Chambre, è necessario “contestualizzare” l’affermazione incriminata, tenendo conto di una serie di fattori – fattuali, normativi, oltre che di ordine storico – e bisogna altresì cercare di capire se siano individuabili persone che potrebbero concretamente sentirsi offese da simili discorsi.
Più analiticamente, la Grande Chambre elenca una serie di fattori che devono essere considerati e valutati attraverso un test di bilanciamento tra l’art. 10 e l’art. 8 della CEDU, ossia: a) il proposito del ricorrente nel momento in cui ha pronunciato il discorso incriminato;
b) il contesto geografico e storico in cui la dichiarazione è stata posta in essere;
c) le reazioni concrete che il discorso d’odio ha provocato tra gli appartenenti della comunità/minoranza offesa;
d) l’accertamento di un ampio consenso tra le Alte Parti contraenti alla CEDU sulla criminalizzazione di determinati discorsi;
e) l’esistenza di altri vincoli internazionali che obbligherebbero lo Stato convenuto a reprimere penalmente i discorsi d’odio;
f) le argomentazioni utilizzate dai tribunali nazionali per condannare il ricorrente;
g) la proporzionalità del bilanciamento posto in essere dal legislatore interno, al momento della formalizzazione della fattispecie di reato>>... (1) (2)
Note
1) Fonte e testo completo si trova qui: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/12/Commento-grande-chambre.pdf.
2) Avevamo trattato del caso "Dogu Perinçekin", presidente del Partito dei lavoratori turchi, , piccola formazione di sinistra, in questo post : 20-12-2013 La Corte europea dei diritti dell’uomo e il sistema dei due pesi e delle due misure
Additional information about this document
Property | Value |
---|---|
Author(s): | Olodogma |
Title: | |
Sources: |
n/a
|
Contributions: |
n/a
|
Published: | 2016-05-30 |
First posted on CODOH: | Dec. 18, 2019, 4:49 p.m. |
Last revision: |
n/a
|
Comments: |
n/a
|
Appears In: | |
Mirrors: | |
Download: |
n/a
|