La Corte europea dei diritti dell'uomo e il sistema dei due pesi e delle due misure

Published: 2013-12-20

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Perseguire in giudizio una persona e condannarla perchè ha negato il genocidio armeno del 1915 è un attacco alla libertà d’espressione, cosi ha deciso , martedi 17 dicembre 2013, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDH), dando ragione a un Turco condannato in Svizzera.

La Corte era stata interpellata dal presidente del Partito dei lavoratori turchi, , piccola formazione di sinistra, Dogu Perinçek. L’interessato era stato condannato a una multa, dalla giustizia svizzera, nel 2007 per aver,

« animato da motivi razzisti, negato il genocidio armeno per tre volte, durante le conferenze tenutesi in Svizzera nel 2005 ».

Dogu Perinçek aveva qualificato il genocidio armeno come « menzogna internazionale » e aveva negato, a proposito dei massacri e delle deportazioni, responsabili della morte di centinaia di migliaia di Armeni nel 1915, la volontà genocida dell’Impero ottomano. Un tribunale di Losanna aveva considerato che le dichiarazioni di Dogu Perinçek non erano motivate dalla volontà di suscitare un dibattito storico.

« Il libero esercizio del diritto di dibattere apertamente di questioni sensibili e suscettibili di non piacere, è uno degli aspetti fondamentali della libertà di espressione »

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hanno ricordato i giudici di Strasburgo, che hanno di conseguenza condannato Berna, per aver violato la libertà di espressione del richiedente. Questo giudizio non è definitivo. Le autorità svizzere hanno tre mesi per contestarlo domandando un nuovo esame di questo caso, ciò che la CEDH non ha voluto in passato accordare. I giudici europei hanno sottolineato, martedi 17 dicembre 2013, che non era loro competenza, pronunciarsi sulla realtà dei massacri subiti dagli Armeni nel 1915  sull’opportunità di qualificare quei fatti come «genocidio » Hanno comunque osservato che l’impiego del termine « genocidio » nell’evocare quegli avvenimenti, non otteneva sempre il consenso. Inoltre , il richiedente « che non ha mai contestato i massacri e le deportazioni durante gli anni in oggetto », « non ha espresso disprezzo nei confronti delle vittime »,hanno scritto. Il Signor Perinçek, « non ha abusato del suo diritto di dibattere apertamente di questioni, anche sensibili e suscettibili di non piacere » hanno stimato i giudici europei .

La Corte precisa d’altra parte che bisogna « distinguere chiaramente questo caso da quelli che portano alla negazione dei crimini dell’Olocausto » commessi dal regime nazista, « di fatti storici, molto concreti a voltecome l’esistenza delle camere a gas » (1), e che peraltro « erano stati chiaramente giudicati come stabiliti da una giurisdizione internazionale ».

                                                                                                                       Agenzia France Presse

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________________Il commento del revisionista Frank Brunner__________________

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La Corte europea dei diritti dell’uomo pratica il sistema dei due pesi due misure, poichè

invoca la libertà d’espressione a proposito del diritto di contestare il genocidio armeno, mentre deride quella stessa libertà d’espressione per quelli che contestano il genocidio degli ebrei.

!arroganza,sionista,servi,sabato,ebrei,chutzpah,dimerda,israeleAl fine di giustificare questi due pesi e due misure, la Corte europea dei diritti dell’uomo considera come stabilita l’esistenza delle camere a gas omicide naziste, quando in realtà non esiste una sola autentica camera a gas omicida, essendo quelle esibite ai turisti delle grossolane messe in scena, come la falsa camera a gas di Auschwitz-Birkenau. Non esistono nemmeno dei piani autentici, nè degli ordini o preventivi per una camera a gas omicida. Le sole « camere a gas » utilizzate dai nazisti erano simili a degli armadi a tenuta stagna nei quali si disinfettavano i vestiti e i materassi dei detenuti al fine di eliminare i parassiti, in particolare i pidocchi che veicolavano il tifo e provocavano delle pericolose epidemie nei campidi concentramento. Il famoso gas Zyclon-B non era altro che un insetticida venduto prima della seconda guerra mondiale e che ha continuato ad essere venduto in seguito con altro nome. E’ evidente che i giudici della Corte europea non conoscono i lavori degli storici revisionisti e le prove che hanno raccolto. D’altra parte, la Corte europea dei diritti dell’uomo giustifica il suo sistema di due pesi e due misure affermando che il genocidio degli ebrei sarebbe stato giudicato « stabilito chiaramente da una giurisdizione internazionale», dal Tribunale militare di Norimberga. In realtà questo argomento è una finzione giuridica. Il tribunale militare di Norimberga non ha mai ordinato un’inchiesta indipendente a proposito del genocidio degli ebrei o dell’utilizzo delle camere a gas omicide per sterminare i deportati.

Si è accontentato di aver arbitrariamente considerato quei fatti come stabiliti sulla base di asserzioni da parte di commissioni militari alleate, che avevano l’abitudine di torturare dei prigionieri tedeschi per far loro confessare qualsiasi cosa e in seguito utilizzare quelle confessioni contro i dirigenti nazisti.

Bisogna peraltro sottolineare che tutti i dirigenti nazisti giudicati a Norimberga hanno negato di aver mai sentito parlare di un genocidio ebreo e hanno considerato quest’accusa come una calunnia. Lo statuto del tribunale militare di Norimberga (2) stipulava, nei suoi articoli 19 e 21 :

« Il Tribunale non sarà legato da regole tecniche relative all’amministrazione della prova. Adotterà e applicherà per quanto possibile una procedura rapida e non formale e ammetterà ogni mezzo che stimerà avere un valore probante » ;

« Il Tribunale non esigerà che sia apportata la prova dei fatti di notorietà pubblica, ma li considererà come acquisiti. Considera ugualmente come prove autentiche i documenti e i rapporti ufficiali dei governi alleati ».

Così, quando una commissione militare alleata voleva attribuire un qualsivoglia crimine (anche immaginario, o commesso dagli Alleati stessi) ai Tedeschi, gli era sufficiente redigere un rapporto che affermava che i fatti erano di notorietà pubblica.

A partire da quel momento, il Tribunale era tenuto a considerare quel rapporto come una prova indiscutibile. Ora, i Sovietici erano avvezzi alle accuse montate di sana pianta e hanno anche tentato di attribuire ai Tedeschi il massacro di circa 4000 ufficiali polacchi nella foresta di Katyn (3) , quando questo massacro era stato perpretato dal NKVD sovietico per ordine di Joseph Stalin…

Vediamo quanto sia arbitrario di riferirsi al Tribunale militare di Norimberga per affermare che il genocidio degli ebrei sia un fatto stabilito.

E’ come se ci si riferisse al tribunale che ha condannato Galileo per considerare « chiaramente stabilito » che il Sole gira intorno alla Terra e non il contrario… Grazie a questa finzione giuridica, quelli che affermano che gli ebrei sarebbero stati vittime di un genocidio non sono tenuti a provarlo, mentre le prove del contrario prodotte dai revisionisti non impediscono le loro condanne, poichè ogni tribunale invoca il mito del « fatto notorio ». Si è nella negazione pura e semplice della realtà. E’ questa finzione giuridica, che dopo decine di anni, è invocata per « giustificare » la persecuzione dei revisionisti al solo profitto della shoah business.

                                                                                                                                         Frank BRUNNER

Fonte: http://www.interet-general.info/spip.php?article19037

Traduzione a cura di GV

Note:

1) Chi ne sa, sicuramente, molto più di quegli impiegati della "giustizia" sul cosidetto olocau$to ebraico, lo storico ebreo van pelt robert jan, perito di "parte lesa" nel processo Irving-lipstadt, ha  lapidariamente ammesso...… “ Del 99% di ciò che sappiamo non abbiamo effettivamente prove materiali a sostegno…..è diventato parte della nostra conoscenza ereditata “…quindi di quali "fatti storici, molto concreti a volte, come l’esistenza delle camere a gas" cianciano tali soggetti? Se ne sanno più dell'ebreo van pelt...perchè non esibiscono le PROVE delle loro "certezze" agli storici?

La israel-lobby ne sarebbe finalmente appagata! Si chiuderebbe per sempre la bocca ai "negazionisti"! ...le vostre PROVE, signori! Prego!

2) Sulla truffa dello statuto di tale "«continuazione degli sforzi bellici delle Nazioni Unite», che si trovavano «tecnicamente ancora in stato di guerra con la Germania»… come ebbe a dichiarare il suo capo, il  procuratore degli Stati Uniti J.R.H. Jackson nell’udienza del 26 Luglio 1946 ( Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militargerichtshof. Nurnberg, 14. November 1945 – I. Oktober 1946. Veróffentlicht in Nurnberg, Deutschland, 1949, vol. XIX, p. 440)" si consulti un ottimo articolo del Dott. Gianantonio Valli, cliccare QUI

3) Il documento governativo ufficiale, il lungo rapporto della Commissione sovietica speciale del 24 gennaio 1944, fu ammesso dal Tribunale di Norimberga come documento URSS-054 [consultabile presso IMT, vol. XXXIX, pp. 290-332.]: esso pretendeva che gli sventurati ufficiali polacchi erano stati fucilati dai Tedeschi.

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First posted on CODOH: Jan. 25, 2018, 12:18 p.m.
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