Legge Mancino-" Mattogno", ecco il testo. Viola l'artcolo 21: impedisce di esprimere pareri personali! E' anticostituzionale !

Published: 2012-10-18

Presentiamo il testo della proposta di modifica della legge Mancino , ________________________________________________________________________ DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, LEVI-MONTALCINI, FINOCCHIARO,GASPARRI, ADAMO, AGOSTINI, ANTEZZA, ARMATO, BALDASSARRI,BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA,BOSONE, BUBBICO, CAFORIO, CARLINO, CARLONI, CASSON, CECCANTI,CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, CONTINI, COSENTINO,D’AMBROSIO, D’ALIA, Cristina DE LUCA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, FIORONI,FONTANA, Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA,GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEGNINI, LENNA, LI GOTTI, MAGISTRELLI,MERCENARO, MARINARO, MARINI, MAZZUCONI, MERCATALI,MICHELONI, MONACO, MONGIELLO, MORRI, NEROZZI, PASSONI,PEGORER, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, RANUCCI, SANNA, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI,STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, VIESPOLI, VIMERCATI, VITA, VITALI,ZAVOLI, MORRA, IZZO, PARAVIA, BUTTI, PICHETTO FRATIN, SPADONI URBANI, COMPAGNA, ZANOLETTI, TOMASSINI, FLUTTERO, ALBERTI CASELLATI, VICARI, AMATO, SACCOMANNO, Giancarlo SERAFINI, BIANCONI, BONFRISCO e ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2012 Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale TIPOGRAFIA DEL SENATO (135) Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 3511 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. – Il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei o di altre minoranze, negli ultimi anni è diventato sempre più evidente sia in Europa che in Italia. Non vi è dubbio che il contrasto di queste forme di alienazione deve essere in primo luogo culturale, di formazione delle giovani generazioni e dell’opinione pubblica, di sviluppo di una sensibilità civile tollerante e aperta all’altro e al diverso,basata su una conoscenza quanto più possibile ampia e critica dei fatti storici. Di fronte a fatti specifici e spesso reiterati di denigrazione a sfondo razziale e di negazione tendenziosa della verità storica non può non esserci anche una reazione sul piano giuridico e penale del sistema democratico. In particolare, il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di modificare l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), per un profilo specifico molto importante: il contrasto di quelle forme di «negazionismo», cioè negazione o minimizzazione, del fenomeno del genocidio degli Ebrei e di altre minoranze etniche, che costituiscono uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste. Purtroppo,ancora di recente, episodi gravi di aggressione e denigrazione a sfondo razziale hanno portato l’opinione pubblica e in particolare la comunità ebraica, a chiedere nuova attenzione per contrastare in particolare quelle perversioni culturali e civili che portano a negare la persecuzione degli Ebrei e delle minoranze etniche e politiche da parte del regime nazista. Da notare che alcuni anni fa anche l’Unione europea, con la decisione quadro 2008/913 del Consiglio, del 28 novembre 2008, ha ribadito che razzismo e xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo, spingendo i singoli Stati a prodursi in una nuova azione legislativa che venga incontro alla necessità di uniformare le disposizioni regolamentari degli Stati membri e favorire una più efficace cooperazione giudiziaria di contrasto ai fenomeni in questione. Dunque il diritto penale europeo è chiamato ad integrarsi meglio sulla base di norme chiare e cogenti in fatto di lotta a tutte le forme di denigrazione e violenza a sfondo razziale. Da notare, peraltro, che la stessa Unione europea ha stabilito che norme del tipo di quelle previste dalla citata decisione quadro 2008/913, rispettano i diritti fondamentali e sono conformi ai principi riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e comunque delle Convenzioni a tutela dei diritti umani e di libertà. Ai suddetti fini, il presente disegno di legge modifica il citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»),prevedendo la reclusione fino a tre anni per chiunque, con comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico o che costituiscano minaccia,offesa o ingiuria, fa apologia, nega o minimizza la realtà dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999,n. 232, e dei crimini definiti dall’articolo 6 dello Statuto del tribunale militare internazionale,allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 (tibunale di Norimberga). Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 3511 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) con la reclusione fino a tre anni chiunque, con comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria, fa apologia dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dei crimini definiti dall’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945, ovvero nega la realtà, la dimensione o il carattere genocida degli stessi».

Fonte: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00680793.pdf _____________________________________________________________________ Commento "a caldo" di un lettore: "Strano fenomeno che lo Stato cerchi di vietare l'espressione di qualsiasi pensiero: con la nuova legge un dubbio della versione ufficiale della storia del 900 sarebbe l'unico pensiero proibito...da NON esprimere. Ora, oggettivamente, la verità storica, materiale, concreta, non necessita di protezione dallo Stato. La verità politica-religiosa è un'altra cosa e, per dirlo in termini semplici, sostengo che questa legge intende imporre formalmente un modo politico di pensare, con divieto al cittadino di dire ciò che pensa e di spiegare perché lo pensa. Anomalia in democrazia, no?"(GF) Commento di Carlo Mattogno in merito "all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale", citato nella modifica come "lettera b-bis" nell'articolo a modifica della legge, tratto da "Considerazioni sul reato di “Negazione della Shoah” ", consultabile al link http://studirevisionisti.myblog.it/archive/2012/01/11/carlo-mattogno-considerazioni-sul-reato-di-negazione-della-s.html ,

..."l’articolo 6 dello statuto di Londra si limita semplicemente a definire formalmente i tre tipi di crimini da attribuire ai nazisti (crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità) [Atti del processo di Norimberga, edizione tedesca, vol. I, pp. 11-12]. Si potrebbe allora pensare che i giudici francesi (ed ora anche italiani) si basino sul dibattimento e sulla sentenza del processo di Norimberga. Se ciò fosse vero, dovrebbero condannare anche chi nega che l’eccidio di Katyn fu commesso dai Tedeschi, chi nega che a Belzec l’uccisione avvenisse mediante corrente elettrica e a Treblinka per mezzo di “camere a vapore”, chi nega che le vittime di Auschwitz furono 4 milioni e quelle di Majdanek un milione e mezzo (la cifra ufficiale attuale è 78.000) e anche chi nega che i Tedeschi usassero il grasso umano per fabbricare sapone. Tutte “verità” sancite a Norimberga"...

Commento di Olodogma

Precisiamo che tale "parto" è avvenuto dopo 24 mesi di "gravidanza" (http://olo-truffa.myblog.it/archive/2011/04/14/pacifici-e-i-rischi-dell-antirevisionismo-per-legge.html), dopo dibattiti,dicono anche feroci, distinguo etc... Il TUTTO PER... "FOTOCOPIARE" il testo della famigerata legge Fabius-Gayssot del 13 luglio 1990, la LEGGE ANTI-FAURISSON ! Legge pubblicamente riconosciuta,oggi, come assassina della libertà di espressione! (http://olo-truffa.myblog.it/archive/2012/05/30/547-silvia-cattori-intervista-jean-bricmont-la-legge-gayssot.html)
Questo è l'elenco dei 96 co-firmatari di tale proposta di legge, con relativa appartenenza partitica ( fonte: http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/95692 )

Inevitabilmente il numero del "totale" che non si potrà ridimensionare sarà il "classico" 6.000.000, crediamo! Resterà un mistero come possa essere definita APOLOGIA l'affermare che il numero degli ebrei morti è 5.999.999 o meglio ancora 1 invece che 6.000.000! Le persone NORMALI proverebbero gioia nell'apprendere che ci si era sbagliati nel conteggio! Il non senso del testo si rileva dalla considerazione banalissima, che solo gli INTENZIONALI MINUS HABENTES non fanno, che NON si potrà più vendere, o citare in pubblico, addirittura RITIRARE dal mercato e bruciarle TUTTE le edizioni del libro dello storico ebreo Gerald Reitlinger, che postulò da un minimo di 4.194.200 a un massimo di 4.581.000 vittime (vedi: "La soluzione finale. Il tentativo di sterminio degli ebrei d’Europa 1939-1945" , Casa Editrice Il Saggiatore, Milano, 1965, p. 612) ! Parimenti non si potrà più vendere o citare in pubblico perfino, addirittura RITIRARE dal mercato TUTTE le edizioni del libro e bruciarle dello storico olocaustico per eccellenza, il "Papa" dell' olocau$tianesimo, l'ebreo Raul Hilberg, che affermò in 5.100.000 il numero delle vittime ebree del cosidetto olocausto ebraico! (Vedasi: Raul Hilberg, "La distruzione degli ebrei d’Europa", Einaudi, Torino, 1995, pp. 1318-1319.) Ci ferminamo qui per non tediare,ma si afferma QUI che NON esiste UNA CIFRA concordata nella storiografia standard!...nè per i pretesi GASATI, nè per i pretesi einsatzgruppenizzati all'Est...dove si passa dai 750.000 ai 1.200.000 infine a 2.100.000! Questo sito è seguito alla Camera dei Deputati, ... esiste ALMENO un Onorevole che abbia il coraggio di affermare, IN AULA o IN COMMISSIONE, l'INCONTESTABILE scritto in questo "commento"?

No, non avverrà! (Ultima modifica 14,30 del 19.10.12) 


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First posted on CODOH: March 6, 2017, 11:43 a.m.
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