Logica della repressione del pensiero e della ricerca storica praticata dai socididio e loro reggicoda

Published: 2013-05-22

Premessa

Teniamo presente che... "Gli Israeliti sono chiamati Uomo , e i Goyim non sono chiamati Uomo" (Bava Metzia 114b), si tratta di un commento al verso di Ezechiele 34:31: "Voi siete le mie pecore, le pecore del mio pascolo; siete Adam (Uomo) e io sono il vostro Dio". ...quindi quando parlano di uomini si deve intendere gli "israeliti", quindi i "diritti degli uomini" sono i diritti degli "israeliti"...se la logica ha ancora senso. Invitiamo hasbara, shabbos goy, shabbat goy , shabbes goy, גוי של שבת , goy shel shabat a non postare interpretazioni del testo,non ci servono nè ne vogliamo, sappiamo leggere...

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Con estremo piacere presentiamo , con l’ autorizzazione dell’ Autore, un lucido brano sulla sistematica, isterica , ossessiva , repressione della libertà di ricerca storica ed espressione del pensiero individuale nelle terre rieducate alla democrazia e alle credenze olocau$tiche. Il brano è tratto da: Logiche olocaustiche, I protocolli dei Savi Anziani goyim”, del Dr. Gianantonio Valli, Conferenza III “Logica della Repressione, Il prezzo del coraggio”, pagg. 137→148, il nuovo lavoro che sarà in distribuzione nei primi giorni di Giugno 2013 ). Un ringraziamento all’Autore da parte di Olodogma .  

III LOGICA DELLA REPRESSIONE

Il prezzo del coraggio

 

tantum religio potuit suadere malorum

a tanto grandi mali potè indurre la superstizione religiosa

Lucrezio, De Rerum Natura, I, 101

  valligianantonio,valli,logicheolocaustiche,logiche,15-05-2013

Per la terza volta ringrazio tutti i presenti, in particolare per l'attenzione mostrata in questo ciclo di conferenze su tre degli aspetti metodologici della Nota Questione. Dopo avere trattato della Logica del Revisionismo e della Logica dello Sterminazionismo, in questa terza seduta tratterò della Logica della Repressione del pensiero e della ricerca storica praticata dagli ebrei e dai loro reggicoda. La tratterò, chiedendovi una ancora maggiore pazienza, poiché produrrò una serrata citazione di articoli di legge e una serrata e pesante, per quanto decisamente incompleta, esemplificazione della repressione attuata nei più vari paesi del mondo, in particolare nella Germania «riunificata»... un'entità statuale amorfa, che più corretto sarebbe chiamare con l'acronimo BRDDR. Quella della olorepressione è una logica, cioè un comportamento logico,del tutto coerente con le premesse storiche, politiche e ideali non solo del giudaismo, ma anche della democrazia e del mondialismo da esso figliati. Una logica, e con tale termine esprimo un giudizio neutro, asettico, un giudizio intellettuale, non un giudizio morale. Perché in questo secondo caso dovrei rilevare in primo luogo la miseria umana di quei soggetti, l'arroganza unita al terrore sottesi alla loro sete liberticida, alla loro doppiezza, alla loro violenza.

«È probabilmente arrivato il momento di creare un organismo internazionale per porta­re in giudizio sia gli antisemiti sia i revisionisti dell'Olocausto».

Queste parole, queste avvertenze, questi ammonimenti, espressione di tutto uno psichismo razziale certamente squilibrato ma conseguente e ferreamente determinato, sono state riportate dal quotidiano americano The Daily News il 19 settembre 1993. Non sono state pronunciate da uno storico, ma da un combattente, il generale Uzi Narkiss allievo del big boss Henry Kissinger all'Harvard International Seminar, capo delle truppe di occupazione a Gerusalemme Est nel giugno 1967 e direttore della World Zionist Organization. Ma ancor prima della repressione giuridica planetaria pretesa da Narkiss, decine di migliaia sono stati gli atti persecu­tori – di gravità e titolazione ovviamente diverse – com­piu­ti dai Regimi di Occupazio­ne Democratica contro gli studiosi revisionisti, i più generici «antisemiti» e i semplici curiosi: ostracismo, intimidazione, boicot­tag­gio, per­cosse, ag­gres­sio­ni fisiche, demonizza­zioni massme­diali, sequestri librari, fermi banca­ri, licen­zia­menti, divieti di professione, ritiro amministrativo dei passaporti, denunce e defatiganti processi, ammen­de e carcere per mo­ti­vi di pensie­ro spacciati per tutela di minoranze «indifese», e altre amenità esco­gi­ta­te dal Sistema, soprat­tut­to in Francia, Svizzera, Austria e Germania – la Terra Rieducata per eccellenza – e per le quali nessun retore demoliberale, nessun ipocrita amne­s(t)internazio­nale ha mai speso verbo. Con­trad­di­cendo infatti i suoi princìpi – cosa invero naturalissima data l'aporìa strut­tu­rale di ogni democrazia – il Sistema demoliberale imperver­sa non solo sui suoi nemici più concreta­mente politici, ma anche sui suoi nemici «soltanto» cul­turali. Cosa, ripetiamo, naturalissima, visto che, ci conferma Rabbi Bernard Bam­berger presidente del Synagogue Council of America, prima che gli ebrei vincano la Battaglia Finale contro le nazioni, dovranno esserne annien­ta­ti gli Dei, e cioè le ideologie, le visioni del mondo, i Sistemi di valori che le nazioni hanno rette e reggono: «Ogni nazione sulla terra ha un Angelo Guar­diano in cie­lo, un sar o Princi­pe. Le nazioni che hanno oppresso e per­segui­tato Israele lo hanno fatto in quanto istigate e guidate dai loro patroni celesti. La redenzione di Israele dovrà quindi essere preceduta non solo dalla disfatta dei suoi nemici terreni, ma anche dalla rovina e dalla punizio­ne dei loro Angeli Guardiani». Invero, recita il Libro dei Giubilei XV 32, in ogni popo­lo Jahweh ha messo un angelo a guidarlo, ma sopra Israele non ha posto al­cun angelo, «perché Egli solo è la sua guida e il suo custode»... talché, rileva nel 1994 l'ebreo comunista Manes Sperber in Être Juif, fin da sempre gli ebrei «non si considerano mai come vinti davvero, ma si credono al contrario promessi a un altro trionfo che sarà definitivo. Essi rivendicano un alleato invincibile, il loro Dio, il solo Dio vero, che regna sull'intero universo». Concetto di «elezione», questo ricordato dall'ateo Sperber, reso dalla lingua ebraica – Leshon Haqodesh, "Lingua Sacra/Santa" – con l'espressione, tratta dalla liturgia, Attah Vehartanu, "Tu ci hai scelto". Della centralità del concetto di essere «scelto» e comunque diverso scrive il tedesco Rudolf Rahlves: «Nell'ebraismo non c'è idea più radicata di quella di costituire un popolo eletto». E ciò, sogghigna Woody Allen, anche per i più irreligiosi: «Dio non esiste, comunque noi siamo il suo popolo eletto». A parte la repressione degli studiosi revisio­nisti invocata da Narkiss, vedi quindi la repres­sio­ne –mi piace citare due casi che mi hanno sfiorato tangenzialmente e di cui posso offrire diretta e sofferta testimonianza – dei reati di pensie­ro (non viene imputato il minimo atto di vio­len­za, né ritrova­mento di armi, piani eversivi od offesa di altrui diritti) com­piuta nel lontano maggio 1993 contro due redat­to­ri del nonconforme trimestrale l'Uomo libe­ro, per sei mesi imprigio­nati in casa in attesa di proces­so, e nello stesso luglio contro il sodali­zio «razzista» Fronte Nazio­na­le, quattro dei cui diri­genti sono stati incarcerati per quat­tro mesi per essere poi condannati al carcere per anni. Gli strumenti della repressio­ne sono stati allora la legge Scelba n. 645, 20 giugno 1952, «contro la ri­costi­tuzione del di­sciol­to parti­to fasci­sta», che ne vieta anche l'«apo­logia» (rec­te: «una diversa opinio­ne») e proibisce la «denigrazio­ne» della demo­cra­zia (che, non ci stancheremo mai di ribadirlo, si denigra a meraviglia da sé), e il Decreto delle Tre M, più  La lettera di Mancino.Sono però sollecitato La lettera di Mancino..."Sono però sollecitato"...Cliccare per ingrandire la foto.

noto come «Decreto Mancino» dal ministro democristiano dell'Interno Nicola Mancino (lo stesso onore­vole Mancino che al quotidiano l’U­nità del 25 novembre 1992 affermava: “Siamo in Italia, la situazione non è esplosiva, e dunque preferi­rei un disegno di legge. Sono però sollecitatoa scegliere il Decreto Legge”. “Solle­citato”! Da chi? È anche questo che occorrerà ap­purare­, mettendo in rela­zio­ne l’intervista del 25 novem­bre 1992 con la lettera del 20 giugno 1993».Testo in blue inserito da Olodogma). Le altre due «M» essendo quella del ministro socialista della Giustizia ex sessantottino Claudio Martelli e del deputato repubblicano, ebreo e nepote del Nobel per l'Economia Franco Modiglia­ni, Enrico Modigliani, il cervello nell'ombra e il vero autore del testo. Stupenda l'impu­denza di costui, presidente dell'apposi­to inter­gruppo parlamen­tare (poi di Democra­zia laica, sinistro gruppo che, riporta Simo­netta della Seta su Shalom n.11/2003, «aderisce all'Ulivo e si batte per la difesa della laicità delle istituzioni nel rispetto delle singole coscienze religiose dei cittadini»), in un colloquio interebraico riferi­to da Shalom n.2/1994 (corsivo nostro): «Ho parte­cipato atti­va­men­te in Parla­mento alla stesura della nuova legge sulle discri­mina­zioni etniche, raz­ziali o religiose. Posso anzi dire che la com­mis­sione che se ne è occupa­ta ha rece­pi­to in gran parte le mie propo­ste [in parti­co­lare, per l'estensione della repres­sione alle «discriminazioni» per «motivi religiosi», fino ad allora meno incrimi­nabili in quanto basate, ancor più delle altre, sull'a­de­sio­ne a motivazioni di pensiero]. Io mi sono senti­to particolarmente impe­gna­to su questo tema in quanto ebreo, ma i parla­men­tari della commis­sione dal canto loro mi hanno ricono­sciuto una certa maggiore com­pe­ten­za, se non proprio diritto, a trat­ta­re l'argo­men­to perché ricono­sce­vano che in quanto ebreo, con alle spalle tutta la storia ebrai­ca, avevo il dovere di testimo­niare e di prevenire e perché dobbiamo vacci­na­re la socie­tà contro ogni discri­minazio­ne nei con­fronti di qualsiasi diverso. Questo dovere non può essere confuso con una au­to­difesa ebraica, in quanto oggi gli ebrei non corrono nel nostro paese proprio alcun rischio, ma ri­guar­da il nostro rap­porto con gli immigrati del terzo e quarto mondo». Il terroristico decreto 122 del 26 aprile 1993, convertito il 25 giugno nella terroristica legge n.205 «Misure urgenti in materia di discrimina­zione raz­ziale, etni­ca e religiosa», formal­mente nato nel cocuz­zolo del Mar­telli, dal 27 aprile 1993, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.97, con­ferisce non solo ai magistrati, ma anche direttamente agli organi di polizia in virtù dell'esplicita criminalizzazione del pensiero, dell'e­va­nescen­za del vocabolo «discri­mi­nazio­ne» (vedi l'ebreo Pierre-André Taguieff, scettico sulla possi­bi­lità di trova­re al termine un nucleo semantico che lo definisca inequivocamente in riferi­men­to alle infi­nite situa­zio­ni percepite come «discriminatorie») e dell'assoluta vaghez­za precetti­ziapoteri di repressione discre­zionale illimi­tati. Con tale legge il vero problema è rappresentato dall'arbitrio riposto nelle mani di un qualsiasi procuratore e organo di polizia che vogliano perseguire anche semplici esposizioni di idee contrarie alle loro, affer­mando semplicemente che le stesse sarebbero fondate sulla «superiorità», l'«odio» o la «discriminazione». Criminalizzando in tal modo espressioni di pensiero fonda­te sul ragionamento, lo studio e l'approfon­di­mento storico. Il tutto, in barba alla Costi­tuzio­ne italiana – per il giullare Roberto Benigni, comunista nonché miliardario, «la più bella del mondo» – art.3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla leg­ge senza distinzioni di opinio­ni politiche» e art.21: «Tutti hanno diritto di manife­stare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scrit­to e ogni altro mezzo di diffusio­ne», nonché all'art.19 della Dichia­ra­zione degli Human Rights, i Sacro­santi Diritti: «Ognuno ha di­ritto al­la li­ber­tà di opi­nione e di espres­sio­ne, il che im­pli­ca il diritto a non essere perseguito per le proprie opinioni e a cercare, riceve­re e dif­fon­dere, senza ostacolo di fron­tie­re, le informa­zioni e le idee, attra­verso qualsiasi mezzo», all'art.19 del Patto sui Diritti Civili e Politici: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressio­ne; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffonde­re infor­ma­zioni e idee di ogni genere [«di ogni genere»!], senza riguardo a frontie­re, oral­mente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qual­siasi altro mezzo di sua scel­ta...» e, perché no, all'art.2 della sublime Déclara­tion della Gloriosa Rivoluzione: «La libera comu­nicazione di pen­sieri e opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uo­mo; ogni cittadino può dunque parlare, scrive­re e pubblicare libera­mente»... concludendo col saintjustiano «salvo dover rispon­de­re dell'abuso di questa libertà nei casi stabiliti dalla legge». E non pensi il lettore che la persecuzione per «crimini» di opinione sia stig­ma­tiz­zata dall'ONU. Certo, recita l'art.14 dei Sacrosanti Diritti, «ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni». E tuttavia basta passare al secondo comma, che dichiara a tutte lettere, al pari del tedesco Grundge­setz, che

tale diritto non può esse­re invoca­to «qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azio­ni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite».

D'altronde, chi sia stato a ideare ed imporre i Sacrosanti il 10 dicembre 1948 e, nel 1950, l'Uni­ted Na­tions Cove­nant against Genocide «patto delle Na­zio­ni Unite contro il Ge­no­ci­dio», ce lo dice l'Ameri­can Jewish Year Book 1952: «Our work on behalf of international safeguards for human rights has progressed stea­dily ever since we were instrumental in having the Human Rights provisions incorpo­rated in the United Nations Charter at San Francisco in 1945, La nostra opera a sostegno della salvaguardia internazio­nale dei Diritti dell'Uo­mo è proseguita regolarmente fin da quando fummo di valido aiuto per fare inse­ri­re le disposi­zioni per i Diritti dell'Uomo nella Carta delle Nazioni Unite a San Francisco nel 1945». Le più pressanti Teste d'Uovo die­tro il Segreta­rio di Stato Edward Stettinius sono infatti Henry Monsky, Louis Lipsky e Israel Gold­stein dell'American Jewish Conference, e Joseph Pro­skauer, Jacob Blau­stein e Simon Segal dell'AJC.

Del resto, fin dal 1890 aveva notato La Civiltà Cattolica, la principale ri­vi­sta dei gesuiti (nell'arti­colo più volte ristampato, anche in opuscolo, Della que­stione giudaica in Europa): «E in effetto i principii moderni, ossia i così nominati diritti dell'uomo, furono inventati da' giudei, per fare che i popoli e i Governi si disarmas­se­ro, nella difesa contro il giudai­smo, e moltiplicassero a vantag­gio di questo le armi nella offesa. Acquistata la più assoluta libertà civile e la parità in tutto coi cristiani e coi nazionali, si aperse agli ebrei la diga che prima li contene­va; ed essi, qual tor­ren­te devastatore, in breve pene­trarono da per tutto e scaltramen­te di ogni cosa s'im­possessarono [...] Quella collana di apotemmi [apofteg­mi, «detti memorabi­li»], che nel 1789 si disse costi­tuire la sin­tesi dei diritti dell'uo­mo, nel fatto non ha costituito altro fuorché i diritti degli ebrei, a scapito dei popoli, nel cui seno la pratica di questi diritti fu intronizza­ta». Altrettanto chiaro un secolo dopo, nel 1977, l'ebreo Louis Henkin, docente di International Law and Diplo­macy alla Co­lumbia: «I concetti degli odierni diritti umani sono, per più aspetti, profon­da­mente radicati, o hanno forti parallelismi, nel tradizio­na­le pensiero giu­dai­co. I diritti umani dipendono, alla fin fine, dalle nozioni di giusto ed ingiusto, di bene e di male, che costituiscono un fondamento del giudai­smo [...] L'attivismo ebrai­co nel sostenere i diritti umani è dun­que profonda­mente radicato nella storia e nell'espe­rienza ebraiche, che molti ebrei percepiscono come storia dell'ebreo quale vittima e come storia della sua lotta contro la violazione dei diritti umani [...] Gli ebrei persegui­rono i diritti umani, i loro e quelli degli altri, in diversi modi nei diversi tempi e luoghi nei passati cent'anni. Molti li cercarono nel costituzionalismo liberale, molti nel socialismo [...] Sen­z'al­cun dubbio fu l'Olocausto dell'e­braismo europeo a dare l'impulso più for­te a trasformare in realtà la legge inter­nazionale dei diritti umani; in larga misura fu un atto di riparazione morale nei confronti degli ebrei.

Ovviamen­te clausole chiare e precise sui diritti umani furono inserite nelle Costituzio­ni stese per la Germania (e il Giappo­ne) sotto l'occupazione e nei trattati di pace imposti agli Stati sconfitti dopo la Guerra Mondiale.

L'ineffa­bile trage­dia ebraica fu poi chiara­mente pre­sen­te agli spiriti quando la Carta delle Nazioni Unite identificò nei diritti umani uno scopo primario delle Nazioni Unite, obbligò gli Stati ad agire e cooperare in favore dei diritti umani e istituì allo ONU una commis­sione per i diritti umani, il primo ente interna­zionale con giurisdizio­ne generale sui diritti umani. La tragedia ebraica restò in primo piano negli anni formativi che pro­dus­sero la Conven­zione sul Genocidio e la Dichiarazione Universale dei Diritti Uma­ni, e quando aprì un quarto di secolo di azione per i diritti umani – azione uni­ver­sale e regionale, nazionale e transnazio­nale, governa­ti­va e non-governati­va [...] Ben a ragione gli ebrei rivendica­no un ruolo di primo piano nella nascita dell'azione trans­na­zionale non-governati­va per i diritti umani [...] Gli ebrei cercano alleati veramente devoti ai diritti umani. Inevitabilmente, soprattutto in questi tempi difficili gli ebrei giudiche­ranno tale devozione dalla prontez­za dei loro alleati a correre in aiuto dei diritti degli ebrei, che possono essere assicurati solo in quanto diritti uma­ni». Quanto al ter­mine «azioni» del 14/2, si configura come «azione», ovviamen­te, anche la mani­fe­sta­zio­ne, a voce o per iscritto, del pensiero. È per questo che al revisionista Gerd Hon­sik, esule in Spa­gna per delitto di pensiero storico, Ma­drid nega l'asilo richie­sto; uno Stato che, come l'Au­stria, osserva le onusiche Tavole non può infat­ti, per definizio­ne, viola­re i Sacrosanti Diritti. Vedi gli artt.29/3 e 30: «Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i princìpi delle Nazioni Unite» e «Nulla nella pre­sen­te Dichiarazione può essere inter­pretato nel sen­so di implicare un diritto di un qualsiasi Sta­to, gruppo o persona di esercita­re un'attività o di com­pie­re un atto mirante alla distruzio­ne di alcuni dei di­rit­ti e delle libertà in essa enunciati» o anche «Nessuna disposizione della presente dichiarazione, se giu­stamente interpretata, implica per uno Stato, un gruppo o una persona, il diritto di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa annunciati» (similmente, scrive Hen­kin, il giudaismo «non ricono­sce li­bertà religiosa agli idolatri e non assicura loro altri eguali diritti»). In particolare, quanto a se sia giusto il divieto di «propagandare etnicismi e fondamentali­smi servendo­mi degli spazi della democrazia» – o, detto meglio, difende­re la propria nazione dall'assal­to mondialista – capzioseggia Nicolao Mer­ker, docente a Roma di Storia della Filosofia Moderna: «La risposta, in realtà, c'era già nella Dichiarazione dell'ONU del 1948, i cui conclusivi artt.29 e 30 vietavano che qual­cosa della "presente Dichiara­zio­ne" venisse strumentaliz­zato per "di­struggere alcuni dei diritti e delle libertà in essa enun­cia­ti". Ovvero non c'è dirit­to, nella tradizione liberalde­mocrati­ca, se esso lede un pari diritto altrui; e in partico­la­re le specificazio­ni di un diritto di libertà (come appunto quelle a tutela dell'identità etnica) sono nulle se con­fliggono con la norma generale della libertà, quella che vieta discri­minazio­ni, emar­gi­nazioni e ideologie ghettizzanti verso chiun­que. Insomma: o il riconosci­mento dell'identità etnica (cioè di una differen­za) postula ch'essa si apra, in osmosi, anche verso altre identità (e conseguenti differenze), oppu­re viene stravol­to il senso stesso dei diritti etnici perché il diritto alla differenza si trasforme­rebbe in un obbligo della differenza, in obbligatorie segregazioni recipro­che. Il diritto alla diversità, a un'identità diversa da altre, è un diritto che semplice­mente si aggiunge al diritto-dove­re, primario, di partecipare a una più larga identità comune, quella enuncia­ta, in definiti­va, negli artt.1 e 2 della Dichiarazio­ne dell'ONU». Del tutto ovvio, quindi, che il Patto Internazio­nale sui Diritti Civili e Politici, sotto­scritto all'ONU il 16 dicem­bre 1966, reciti in fotocopia agli artt.19: «1. Ogni indivi­duo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffonde­re informa­zioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oral­mente, per iscrit­to, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qual­siasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'eserci­zio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo com­por­ta doveri e re­spon­sabi­lità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talu­ne restrizioni che però devono es­sere espressamen­te stabilite dalla legge ed essere neces­sa­rie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui...», 20/2: «Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costitui­sca incitamento alla discri­mina­zione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge» e, soprat­tut­to, 46: «Nessuna disposizione del pre­sente Patto può esse­re interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definisco­no le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto». Dopo l'art.17 della «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uo­mo» («Nessuna disposizione di questa Convenzione può essere interpretata come im­plicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di praticare una attività o compiere un atto tendente a distruggere i diritti e le libertà riconosciute in questa Convenzione o a limitare più ampiamente questi dirit­ti e libertà di quanto si preveda in questa Convenzione»), fotocopia degli onusici 29/3 e 30, identica ipocrisia spira sui 54 articoli della «Carta dei Diritti Fondamen­tali dell'Unione Euro­pea». Redatta da 62 Illuminati ed intrisa di Immortali Princìpi (strillano il Capo II: Libertà, il Capo III: Uguaglianza e il Capo IV, essendo ormai ridi­cola la fraternité: Solidarietà), essa viene approvata a Biarritz dal Consi­glio Europeo il 13-14 ottobre 2000 e a Strasburgo dall'Euro­parla­men­to il 14-15 no­vem­bre, e proclamata il 7 dicembre a Niz­za da capi di Sta­to e governo. I soli a mani­fe­stare allora contro l'Inganno, ricordo, erano stati i militanti del Front National, guidati dall'indo­mito Jean-Marie Le Pen e, guarda caso, aggrediti dai sinistri cani da guardia sistemici. Così come l'11 novembre a Milano erano stati aggrediti dai delin­quenti dei «centri sociali» i «neofascisti» di Forza Nuova manifestanti contro il conve­gno del­la Tri­la­teral imposto alla città; inoltre, con l'eterna scusa di «disordini», il Sistema aveva impedito l'accesso a Nizza e Milano a migliaia di altri manifestanti e vietato a Forza Nuova di sfilare in corteo. Nota di colore: gli addobbi floreali per la kermesse di Nizza erano stati commissio­nati dal duo Jospin-Chirac non ai produttori nazionali, ma a Israele. Se infatti, per creare «un futuro di pace fondato su valori comuni» e «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia», l'art.11/1 squilla a pieni polmoni: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espres­sio­ne. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare infor­ma­zioni senza che vi possa esse­re ingerenza da parte delle autorità pubbli­che e senza limiti di frontiera» e 11/2: «Le libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati», precisi altolà li pongono gli articoli 21/1: «È vietata qualsiasi forma di discrimi­nazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteri­stiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni poli­tiche o di qualsiasi altra natura, l'ap­partenenza ad una minoran­za nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handi­cap, l'età o le tendenze sessuali» (con tutta evidenza, è ammessa unicamente la de­vo­zione all'ide­o­­logia mondialista, oltre­ché, benin­teso, la scelta fra il tè con il latte o il tè col limone), 52/2: «Eventuali limitazioni all'eserci­zio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente carta devono essere previste dalla legge e rispet­ta­re il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni laddove siano neces­sarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'U­nione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» (dove il trucco risiede, in particolare, nei termini «essenziale», «genera­le» ed «esi­genza»), e soprattutto gli onufotocopici articoli 53: «Nessuna disposi­zione della presente Carta deve essere interpretata come limi­ta­tiva o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazio­ne, dal diritto dell'Unione, dal diritto internaziona­le, dalle convenzioni internazio­nali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salva­guar­dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati membri» e 54: «Nessuna dispo­sizione della presente Carta deve essere inter­pretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà ricono­sciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta». Di poco più truce era stato il tedesco Grund­gesetz all'art.18: «Chi abusa del­la libertà di espres­sione, in partico­lare della libertà di stampa (art. 5/1), di insegna­mento (art. 5/3), di riunione (art. 8), di asso­cia­zione (art. 9), del segreto epistolare, postale e telefonico (art. 10), della proprietà (art. 14) o del diritto di asilo (art. 16a), per lottare contro l'ordina­mento costituzio­nale liberale e democra­ti­co, perde tali diritti. La perdita e la misura della perdita sono stabiliti dal Bundesver­fas­sungsge­richt». Poiché la «distru­zione» dell'i­deo­logia demo­libe­rale, e non parliamo poi del Siste­ma!, potrebbe deriva­re, a va­lan­ga, neppure dall'«abuso», ma dalla sem­pli­ce critica dei suoi postu­lati ideologici, la critica, cioè l'uso autonomo del pensiero, diviene di per sé un crimi­ne. Da conte­nere­. Reprimere­. Soffo­ca­re. Con ­la doppia lingua delle Dichia­razioni di Principio. Giusto quanto in 1984, Bra­ve New World, Fahrenheit 451 e, prima­, nel dettato jahwista. Il tutto, comunque in disprezzo del rabbino medioevale Jacob ben Abba Mari ben Samson Anatoli, medico di Federico II, traduttore di Aver­roè ed autore del maimonideo Malmad HaTalmidim, per il quale ogni es­sere uma­no ha il dirit­to di cercare e di acquisire le conoscenze da ebrei e da non-ebrei, «da ogni persona, sia essa rispettata o disprezzata, credente od eretico». Il tutto, in barba agli squillanti teore­mi del costituzio­na­li­sta, poi giudice costitu­zionale, ebreo comunista Guido Neppi Modona, per il quale, guarda un po' la bellezza, l'art.21 dei Sacrosanti proclama il «princi­pio del plurali­smo ideo­logico [...] da inten­der­si nel senso che lo Stato non si fa tu­to­re di un parti­co­lare credo nei vari settori in cui può esercitarsi il pensiero umano, essen­do ammessa ogni ideo­logia po­li­tica, economica, so­ciale, reli­giosa, este­tica [...] conce­zione relati­vistica la quale riconosce come positiva per tutta la società una plurali­tà di valori, l'importanza del dissenso, della discussio­ne, della criti­ca [...] anche di radicale dissenso rispetto ai valori costituiti» (corsivo nostro), essendo la libertà di mani­fe­sta­re il pensiero «il più alto, forse» fra i diritti primari, vera e propria «pietra angolare dell'or­di­ne democrati­co». Il tutto, celando la re­pressione del pensiero dietro accuse di «deni­gra­zione della demo­cra­zia» – ripeto, qua­si la democrazia non si denigras­se a mera­vi­glia da sé! – e incita­mento a o­dio, violenza e «di­scri­mi­nazio­ne» (vecchio gioco, ma gioco tutto moderno, quello di colpire le idee condan­nandone le possibili­ / supposte conseguen­ze pratico/applicative!). Non creda comun­que il lettore che tali con­trad­di­zioni – tale suprema ipo­cri­sia – siano tipiche del Sistema: esse sono consu­stan­ziali non solo alla pratica di questo o di quel regime demo­crati­co, ma alla ideo­lo­gia stessa del­la demo­crazia.

La democrazia, «insensatezza riconosciuta / notoria forma di follia»,

ci insegna l'intera saggezza ellenica, è violenza di classe – oggi, «classe» trasversale ad ogni schieramento censuario, dominata non più dalla plebe ma dal potere finanziario – è cattivo governo, regno della corruzione e della sopraffazione, vorrei dire innanzi tutto in tribunale, è il regno dello spreco e del parassitismo. Ne ba­sti Brian Sörensen: «Demokra­tie ist die Lega­li­sie­rung organi­sierten Verbre­chens, La democrazia è la legalizza­zione del cri­mi­ne organiz­zato». Ne basti Socrate contro la giuria: «E non adiratevi con me, per­ché dico la verità. Non può salvarsi nessuno che dav­ve­ro si opponga a voi o a qual­siasi altra democrazia [così William Guthrie; letteralmente: "moltitudi­ne"] cer­can­do di pre­ve­ni­re o di impe­di­re che molte sven­ture ed abusi ille­gali incol­gano la città. Un difen­sore sincero della giu­sti­zia deve starsene per conto suo, evitando la po­li­tica, oppure rassegnarsi a non so­prav­vivere a lungo» (Apolo­gia, 31e-32a). Lapidaria poi l'Athenaion politeia: «Un politico che accetta di operare in una città retta a democrazia è di certo una canaglia che ha qualcosa da nascondere». E dunque, data l'assoluta incapaci­tà del Sistema demo­cratico a riformarsi ed ammettere modelli alter­nativi di reggimento, ribadisco l'assoluta impossibili­tà di un'azione politica che si voglia alterna­ti­va (a meno che non si voglia gioca­re con le parole o non ci si ac­con­tenti di fare l'Oppo­sizione di Sua Maestà) e l'asso­lu­ta centrali­tà culturale e opera­ti­va del Revisioni­smo Storico, prima fra tutti la sezio­ne Olo­cau­sto. Perché delle due l'una, come confi­dò l'avvocato della benemerita LICRA, "Lega Internazionale Contro il Razzismo e l'Antisemitismo", il goy Ber­nard Jouanneau al giornale La Croix il 23 settembre 1987:

«Se le camere a gas sono veramente esi­stite, la barbarie nazista non ha uguali. Se non sono esistite, gli ebrei hanno mentito e l'antisemitismo se ne troverebbe giustifi­ca­to. Ecco la posta in gioco nel dibattito».

Su questa base «morale», otto anni più tardi, sfruttando il torbido attentato-provocazione di Oklahoma City – per il quale, avendo già abusato della vostra attenzione, non posso qui trattare, rimandandovi a La rivolta della ragione – l'Anti-Defamation League del B'nai B'rith instaura un clima di linciaggio contro i più vari dissidenti, scagliandosi in Ca­nada e negli USA contro il «giorna­li­smo irresponsabile» che concede la parola agli «eversori». Si verificano a Toronto attentati incendia­ri contro il leader del Canada's Nationalist Party Don Andrew­s, mentre esplosioni con­tro case di cittadini a Scarborough/Ontario vengono accompa­gnate da sfregi a base di svastiche e slogan razzisti. Il vero obiettivo è però un altro. Si scatena infatti una campagna contro il revisionista tedesco-canadese Ernst Zündel: mani­fe­sti, let­tere ai giornali, scritte nelle strade, volan­ti­ni, il volto inquadrato in un mirino e le scritte «Guru of hate, your days are numbered, Guru del­l'o­dio, hai i giorni conta­ti», «Zündel watch your back, Zün­del, guardati le spalle» e «Drive Zün­del out, Espellete Zündel», cortei, lanci di sassi, diuturne minacce di morte telefoni­che­/epistolari, tentativi di assalto al domicilio da parte della Jewish Defense League. Alle 05.00 del 7 maggio 1995 un attentato in­cendiario – e il vano intervento dei vigili del fuoco – devasta la casa, distruggendo gli effetti dello studioso, la biblioteca di 6000 volumi, l'ar­chivio e le appa­rec­chiature di composi­zio­ne. Mentre Max Yalden, direttore della Canadian Human Rights Commission, invoca la demogiu­stizia contro Zündel («Hate propaganda is not free speech [...] When you say the Holocaust did not happen, that Six Million Jews did not die, that's not historical debate. It's incitement to hatred, Propagandare l'odio non è libertà di parola [...] Se dici che l'Olocausto non c'è stato, che Sei Milioni di ebrei non sono morti, non è discutere di storia. È incitare all'odio»), nel novembre l'indomito revi­sio­nista viene ritrascinato in due cause legali dalla miliardaria ebrea Sabine Citron, sua vecchia persecutrice, affiancata da una pletora di organizzazioni, tra cui il Simon Wiesenthal Center, il Canadian Jewish Congress, la Canadian Holocaust Remembrance Association, la bnaibritica League for Human Rights e gli altisonanti Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations "Comitato mu­nicipale di Toronto sulle relazioni comunitarie e razziali" e Canadian Human Rights Commission. Le accuse sono sempre le stesse: «con­spiracy to spread racial ha­tred, cospira­zione al fine di diffondere odio razziale» e pubbli­ca­zione e distribuzio­ne di «a newsletter defaming prominent Jews, una newslet­ter che diffama personalità e­braiche». Malgrado anche il ministro della Giustizia del­l'Ontario sia un deputato ebreo, antire­vi­sio­nista e socio della Yad Vashem Society, e che l'esta­blishment eserciti pressioni per il varo di una legge antirevi­sionista, il 15 marzo 1996 la giustizia lascia cadere le citroniane denunce in quanto palesemente infondate. Gli attacchi proseguono comunque, incessanti. Si pensi anche solo al «Tribunale dei Diritti dell'Uomo», che il 26-27 maggio 1997 siede a Toronto con l'obiettivo di interdire allo studioso l'accesso ad Internet. Si pensi agli arzigogoli del tribunale della detta Commissione per i Diritti Umani (tribunale controllato dal governo), che il 25 maggio 1998 dichiara impunito: «It was the submission of the commission trat truth was not a defense to a discriminatory practice under s.13/1 of the Canadian Human Rights Act, La proposta della Commissione fu che la verità non era una difesa dall'imputazione di un atto discriminatorio a norma dell'art. 13/1 della Legge Canade­se sui Diritti Umani [...] La Commissione stabilì inoltre che lasciare che Mr. [Dou­glas] Christie [l'avvocato difensore di Zündel] continuasse con la sua linea difensiva era contrario al vero scopo della legislazione dei Diritti Umani [...]

La dignità dei querelanti e le procedure non devono essere offese col permettere che l'imputato dimostri o analizzi la verità dei suoi commenti offensivi».

Ma questo si può dirlo di ogni altro intervento intellettuale, di ogni altra affermazione ed azione umana. Se la verità non costituisce difesa contro un'accusa di qualsiasi tipo, la democrazia giustificando il divieto di analisi e dibattito, la repressione e la pena come «dovuti», «necessari» e «morali» in quanto funzionali a tutelare «il più alto princìpio» della (evanescente) «dignità umana», un qualsiasi «ordine» e «pace sociale»... ebbene non è chi non veda l'intera speciosità delle argomentazioni. Tanto più che tali sofismi provengono non dagli adepti di una dittatura, ma dai cantori della libera analisi, del libero dibattito, della libera critica, tutti vantati pilastri della democrazia. Ecco, tutta la speciosità, tutta l'ipocrisia già bollate dal diritto romano con le espressioni «summum ius, summa iniuria» e «fiat iustitia et pereat mundus».

* * *

Poiché pressoché nessun liberale è mai sceso in campo contro la devasta­zione del diritto di critica storica e libera espressione compiuta dal Sistema (semplicemente osceno della for­ma mentis sterminazionista è, quasi fosse la storia dogma divino e non opera umana nel farsi e nell'essere scritta, il titolo del sinistro settimanale In­ter­na­zio­nale n.148: Si può riscrivere la storia?), cito, omaggiandone la liber­tà intel­lettua­le, il revisionista marxista, e mio stimato amico, Cesare Saletta. Il quale si scaglia contro

«i magi­strati, rarissime eccezioni a parte, ligi fino all'assur­do alle pressioni esercitate dalle sfere ministeriali da cui dipendono o solleciti per proprio conto a non urtare suscetti­bi­lità che vanno risparmia­te ad ogni costo; le innumerevoli angherie ammini­strative; una stampa che non ci pen­sa due volte a diso­no­rarsi col ricusare ogni effetti­vo diritto di replica a chi da essa viene attaccato nella maniera più velenosa; firme illustri del giornalismo (democratico, che diamine!) che si sono espresse in termini che erano un invito appena camuffa­to­, quando pure era ca­muf­fato, all'aggres­sione fisi­ca; l'emenda­mento antirevisionistico fatto oscena­mente scivolare di soppiat­to, notte­tempo, all'insa­puta della commissione parlamentare com­pe­tente, dal guarda­si­gilli Cha­landon in un progetto di legge contro lo spaccio degli stupefa­centi; la legge liber­ti­cida Fabius-Gayssot che reprime dura­men­te ogni pubblica espressione di idee revi­sionisti­che eri­gendo le "verità" olocausti­che di Norimberga a dogmi dell'ordina­mento repub­blica­no; la vita resa impossibile al­la Vieille Taupe [la editrice gauchiste che ha pubblicato alcuni dei primi testi revisio­ni­sti]; il vetrioleg­gia­mento di Michel Caignet; l'atroce pestaggio inflitto a Faurisson da squa­dri­sti delle organizza­zioni paramilitari sioniste che sapevano di poter contare sulla sperimentata disattenzio­ne della polizia; l'auto imbottita di esplosivo con cui venne eliminato a suo tempo François Duprat, che era, non c'è motivo di celarlo, un uomo di destra. Non c'è dub­bio: tutti questi sono mezzi che provano, sì, qualcosa, e qualco­sa di importan­te, ma contro chi li adotta, non con­tro chi li subisce». __________________________________________________
Gianantonio Valli : “Logiche olocaustiche, I protocolli dei Savi Anziani goyim”, 241 pagine, maggio 2013, © 2013 effepi Edizioni, via Balbi Piovera 7 – 16149 Genova. Euro 20. Per ordinazioni telefoniche: 010-6423334- 338-9195220, e-mail : [email protected] , il volume sarà disponibile dal 1° Giugno 2013. ___________

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Author(s): Olodogma
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Published: 2013-05-22
First posted on CODOH: July 23, 2017, 5:29 p.m.
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