Tribunale di Verona sentenza 2.12.2004/24 .2.2005 n. 2203 - est. Di Camillo
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Olodogma
Published:
2013-05-23
Se ad esempio si sostituisce il termine "sionista" al termine "ebreo" si può credere di eludere l'antisemitismo e la norma penale antirazzista. Ma pur in presenza del cambio di vocabolo la norma resterebbe violata se la percezione anti ebraica risultasse di per sè dal contesto dei fatti. Il neo razzismo è in definitiva il razzismo dell'epoca antirazzista. E' razzismo postnazista......
Tribunale di Verona
sentenza 2.12.2004/24.2.2005 n. 2203 - est. Di Camillo
Nel procedimento penale contro [...], parti civili [...], imputati del reato di cui agli artt.110 c.p. e 3 comma 1 lett.a) n. 654/75 comemodificato dall’art. 1 del d.lgs. n.122/93 convertito in legge n. 205/93, per avere, agendo in concorso tra loro,mediante l’iniziativa di raccolta di firme per “mandare via gli zingari” - presentata inuna apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzata con l’affissione dimanifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese alla stampa - rivolte ai cittadiniveronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio comunaledi Verona degli zingari, anche se iscritti nell’anagrafe di questa città, per il solo fatto di
essere “zingari” e, quindi, appartenenti ad un’etnia diversa e non integrabile nellanostra società, diffuso idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico eincitato i pubblici amministratori competentia commettere atti di discriminazione permotivi razziali ed etnici e conseguentemente creato, mediante la richiesta diun’adesione in forma diffusa all’iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, un concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato;In Verona dal 10 al 15.9.2001; conclusioni [...]; motivazione;
A. Lo svolgimento del processo [...];
B. Le risultanze processuali - Le prove orali [...];
C. Le risultanze istruttorie - Le prove documentali [...].
D. Questioni di merito.
Due sono essenzialmente le questioni alle quali il Collegio é chiamato a dare una risposta a fronte delle tematiche che, alla luce delle risultanze istruttorie, sono emerse.
1. Da una parte, ci si chiede se si debba ritenere condivisibile la ricostruzione dei fatti,siccome prospettata dalle difese degli imputati, nel senso di ravvisare nella condotta contestata agli imputati l’espressione concreta di una spinta volitiva volta al richiamo dell’attenzione della amministrazione comunale a farsi carico dell’assunto dovere di ripristino della legalità a seguito di condotte dei membri della comunità zingara dei Sinti che si erano accampati abusivamente
in luoghi (zona di Borgo Venezia e zona dello Stadio) a loro non legalmente assegnati dalla stessa amministrazione, la quale - in ottemperanza alla legislazione regionale - aveva in passato riconosciuto, e continuava a riconoscere, come unico campo nomadi quello esistente in zona Forte Azzano.
2. D’altra parte, il Collegio é chiamato a verificare se ci si trovi di fronte a comportamenti che, siccome ascritti agli imputati, muovano dal fatto che le persone offese siano state fatte bersaglio di assunte discriminazioni in tanto in quanto appartenenti a quella particolare etnia (zingari), a quel particolare gruppo etnico (i Sinti), a quel particolare modo di cultura e di vita (il nomadismo), e per ciò stesso, dunque, la discriminazione sia stata seguita da concreti atti che abbiano dato
espressione specifica del pensiero di cacciare tale etnia, tale gruppo dalla città di Verona.
E. La condotta contestata.
Si contesta a tutti gli imputati di avere diffuso idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico, oltre ad avere incitato a commettere atti di discriminazione per ragioni razziali ed etniche. In particolare si é contestata la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654 sotto il profilo della assunta diffusione di idee razziste e di incitamento a commettere atti di discriminazione in danno dei membri della comunità dei Sinti, di etnia zingara. Secondo l’assunto accusatorio la violazione é stata concretizzata dagli imputati, in concorso tra loro,attraverso:
1) l’iniziativa rivolta ai cittadini veronesi e finalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento da Verona di tutti gli zingari - anche di quelli iscritti nell’anagrafe di tale città e per il solo fatto di essere membri dell’etnia zingara -; iniziativa attuata con la forma di raccolta di firme per “mandare via gli zingari”, siccome presentata in un’apposita conferenza stampa ed ampiamen
te pubblicizzata con l’affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rilasciate alla stampa locale;
2) la diffusione, tramite detta iniziativa,di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico;
3) l’incitamento ai pubblici amministrato ri competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici;
4) il concreto turbamento, mediante la richiesta di un’adesione in forma diffusa all’iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato. I fatti addebitati sono stati collocati nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2001.
In particolare l’episodio di cui si é discusso nel processo riguarda un gruppo di persone, oggi imputate, esponenti di un partito politico con responsabilità amministrative a livello locale. Gli imputati hanno fatto affiggere in Verona e nei comuni limitrofi dei manifesti con il logo del
partito “Lega Nord”; il contenuto di tali manifesti recita “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari: no ai campi nomadi”.
Attraverso questi manifesti e con volantini dal simile contenuto gli imputati hanno inteso promuovere la pubblica raccolta di firme per indurre gli organi veronesi competenti a cacciare gli zingari dalla città di Verona. L’iniziativa é stata accompagnata da una conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato gli organizzatori (gli imputati), e da una nutrita serie di dichiarazioni alla stampa locale.
F. La norma di legge contestata.
Si contesta, come detto, il reato di cui a ll’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654. La norma che si assume essere stata violata dagli imputati così recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato ... é punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o comme tte atti di discrimi nazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Orbene, ciò premesso, va ricordato che per il diritto penale soltanto i fatti degli uomini hanno valore, i pensieri no. Questi, infatti,anche se costituiscono la parte più alta e più nobile dell’umanità, si nascondono e sono senza importanza per il mondo esteriore. Solo gli atti provocano conseguenze e modificazioni, così i pensieri in sé sono irrilevanti per il diritto, che invece considera i loro effetti, gli atti appunto. Eppure l’atto, quale pensiero esternato in forma di condotta (positiva o negativa), é esso stesso pensiero, é pensiero di per sé. Questa é una fondamentale distinzione ai fini dell’individuazione del limite di liceità dell’esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.
Il pensiero di per sé é liberamente esternabile sino a quando, come effetto del pensiero in sé assolutamente libero, non lede o mette in pericolo altri diritti costituzionalmente garantiti in sé, quali la dignità umana, l’identità razziale e culturale, l’orientamento sessuale, il credo religioso, la reputazione, ecc.
F.1. Profili di costituzionalità.
Dall’interpretazione letterale e sistematica della norma [art. 3, comma 1, lett. a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654] emerge che l’incitamento alla discriminazione o alla violenza é solo lo scopo mediato di un ulteriore fine, che consiste nella limitazione,imposta ad altri individui, appartenenti alla stessa società civile, di esercitare i diritti civili, politici ed amministrativi individuali e collettivi, di cui sono titolari, perché diversi per razza, etnia, nazionalità o religione.
Il precetto é quindi tipizzato e determinato in conformità della disposizione contenuta nell’art. 25, co. 2 Cost..
La norma contestata non viola il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), perché 1’incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta,quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali. Non viola nemmeno le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 Cost.: in realtà é proprio la condotta vietata con la norma penale de quache si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e non l’inverso, perché l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici,nazionali e religiosi tende alla compressione della pari dignità sociale dei cittadini, alla esclusione del principio di uguaglianza e alla violazione di diritti inviolabili dell’uomo.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 3, terzo comma, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall’art. 1del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 nella parte in cui configura come reato associativo la promozione, la direzione o la semplice partecipazione ad ogni forma di organizzazione che abbia tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, atteso che il precetto deve ritenersi tipizzato in base all’individuazione dello scopo ultimo della struttura collettiva che consiste nel limitare o impedire ad altri individui della stessa società civile
l’esercizio dei propri diritti civili e politici.
E’ altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 21 Cost., della citata normativa, in quanto l’incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un quid pluris rispetto alla mera manifestazione di opinione personale.
E’ manifestamente infondata la medesima norma di legge ordinaria con riguardo all’art. 3 Cost., atteso che la tutela costituzionale é circoscritta alle sole associazioni che perseguono finalità consentite ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione é attuabile soltanto attraverso attidi illegittima coercizione fisica o morale di altri soggetti, che integrano di volta in volta la violenza privata, l’estorsione,le lesioni volontarie ed altre figure criminose.
Le condotte incriminate dall’art. 3 legge n. 654/1975 confliggono con il principio costituzionale di uguaglianza e la loro repressione é giustificata anche perché il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost., non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale ed i valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno e internazionale.
F.2. Distinzione con figure affini.
Tra la condotta di “propaganda razziale”, indicata nell’art. 1 della legge 20 giugno 1952, n. 654 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di “incitamento alla discriminazione per motivi razziali” di cui all’art. 1, comma terzo, del d.l. 26 aprile 1993, n.122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205, con il quale é stato sostituito l’art. 3, co. 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, non esiste diversità di oggetto giuridico: entrambe le norme giustificando l’intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi é diversità nel contenuto istigatorio.
Mentre la “propaganda identifica in sé l’azione volta a diffondere un idea e a fare proseliti, l’incitamento fa nascere ed alimenta lo stimolo che spinge all’azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave”. Ed invero, per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività lato sensu razzista, la legge n.654/1952 e la legge n. 205/1993 presentano
un’oggettività giuridica sostanzialmentecoincidente.
Peraltro, poiché l’art. 1 della Legge n. 205/1993 nella parte in cui ha sostituito l’art. 3 della legge n. 654, stabilisce che le relative disposizioni si applicano soltanto “se il fatto non costituisce più grave reato”, le disposizioni stesse assumono carattere sussidiario rispetto alle previsioni dettate dalla legge n. 654/1952.
Il reato di cui all’art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito dall’art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205 non implica la finalità di eversione dell’ordine democratico.
Le finalità illecite perseguite, infatti, da chi pone in essere taluno dei comportamenti previsti dalla suddetta norma incriminatrice, pur essendo indubbiamente configgenti con diversi principi costituzionali, tra cui, in particolare, quello di uguaglianza, non per questo comportano anche la presenza della altre cennate finalità di tipo eversivo,essendo queste configurabili, in generale,
quando lo scopo perseguito sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti contrari a valori tutelati dalla Costituzione, ma anche quello di ottenere, in pratica, l’effettivo risultato di un rivolgimento politico in conseguenza del quale l’assetto istituzionale dello Stato venga radicalmente mutato perdendo le caratteristiche di fondo della democraticità. Il che implica, naturalmente, l’ulteriore condizione che siffatta finalità sia perseguita con mezzi potenzialmente suscettibili di realizzarla. Ne consegue che, ove tali condizioni si verifichino in concreto, il reato in questione può essere aggravato ai sensi dell’art. 1,comma primo, del d.l. 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.
G. Bene giuridico tutelato dalle norme antirazziste.
Ogni norma che comprime le libertà fondamentali dell’uomo é essenzialmente norma di ordine pubblico.
Ciò non si pone in contrasto con la circostanza che le libertà fondamentali dell’uomo, ove riconosciute in qualunque loro forma di manifestazione,siano espressione della di lui dignità d’esserci nel gruppo di cui egli é membro. Dire,invero, che la norma che delimita l’espressione delle libertà fondamentali dell’uomo è una norma di ordine pubblico equivale a riconoscere che esistono altre libertà fondamentali che con quelle possono entrare in conflitto nel caso concreto, e che solo il principio del bilanciamento degli interessi in favore di questa o quella libertà
fondamentale consente di dare concreta attuazione alla norma di ordine pubblico.
Ora, la nozione di ordine pubblico stricto sensu va tenuta distinta da quella dei più
ampi concetti di ordine giuridico e ordine pubblico generale. L’ordine pubblico in senso
stretto va inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui
corrispondono nella collettività l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza:
l’ordine pubblico di che trattasi, dunque, é sostanzialmente un sinonimo di pace pubblica. La volontà di garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza nelle relazioni intersoggettive tra uomini di razze, etnie nazioni, religioni diverse sono la ratio dell’intervento legislativo che, sanzionando
atti di per sé discriminatori dell’altrui esserci qui ed ora per causa di razza, etnia, nazione o religione, ha inteso sottolineare il principio secondo il quale, per tale bene giuridico, possa essere giustificata anche una limitazione alle libertà costituzionali, quale quella della manifestazione (libera) del pensiero in ogni sua forma (art. 21 co. 1 Cost.), atteso che ogni pericolo alla pubblica tranquillità ed alla sicurezza comporta ipso facto un’effettiva minaccia per la vita collettiva. Ne consegue che il pericolo di che trattasi va inteso in senso relativo, ossia
deve essere provato in concreto che il bene giuridico tutelato é stato minato dalla condotta dell’agente, e solo quando tale prova sia stata fornita si può dire che é posta in pericolo la pacifica ed ordinata vita collettiva, dunque che é stato leso l’interesse dell’ordine pubblico nel senso stretto dell’accezione del termine: nel caso di specie è stato provato il vasto allarme sociale provocato dalla condotta contestata agli razzismo perché, ove ciò fosse, le tesi e le argomentazioni dell’antirazzismo tenderebbero a confondersi con quelle del neorazzismo differenzialista e culturale.
Il “neorazzismo” é un razzismo sostanzialmente simbolico in quanto sottilmente ed indirettamente infuso nelle menti sulla base di sottintesi con i quali artatamente si
gioca al fine di modificare il senso della realtà che le belle parole usate fanno immaginare.
Il neorazzismo simbolico é il razzismo proprio dell’epoca antirazzista, é il razzismo adattato all’epoca postnazista, ossia al periodo storico contemporaneo di diffusa critica e fermo rifiuto del razzismo stesso.
Orbene, indubbiamente é vera la distinzione che anche il Procuratore della Repubblica ha sostenuto in sede di requisitoria orale, tra pensiero in sé e pensiero di per sé.
Ciò che si pensa non sempre coincide con ciò che é la condotta. Eppure la condotta è conseguenza di un pensiero, così si distinguono i pensieri a seconda del fatto che restino in foro interno ovvero si estrinsechino nella realtà mediante comportamenti,attivi od omissivi. Quando si
parla di razzismo come di un qualsiasi altro fenomeno che é frutto dell’umano pensare, è lecito distinguere tra razzismo in sé e razzismo di per sé. Oggi come ieri é corretto parlare di razzismo in sé come distinzione tra Ciò-che-è e Ciò-che-non-é, tra Me e Te, tra Io-Te-Noi e Altri-Voi-Loro. Si distingue lecitamente in sé tra razze umane, una delle quali é giudicata più umana delle altre.
Si tratta di un pensiero in sé ricorrente nella mente dell’uomo che, purtuttavia,continua a ripetere che di per sé, qualsiasi sia la verità delle forme umane, sull’intera superficie della terra c’é un’unica specie di uomini. Di per sé l’uomo insiste nel dire che l’etnocentrismo culturale va combattuto e che é sbagliato sia il pensiero di disumanizzazione degli Altri sia il processo di
inferiorizzazione e di barbarizzazione di chi è diverso, al punto da considerare il diverso come un incivile o un immorale o, per l’appunto, semplicemente un diverso. Ma alla tesi unitarista e universalista si affianca l’idea pluralista e relativista che concepisce nella diversità culturale, etnica o razziale un valore di per sé e, nell’intento di unificare ciò che invece é naturalmente diviso o è stato diviso dallo stesso uomo nel corso della propria storia, si ritiene corretta
l’uguaglianza di tutte le diversità di cultura e civiltà.
L’identificazione del razzismo come derivato dell’etnocentrismo destoricizza il problema e solo l’approccio sociologico permette di salvare il modello di intelligibilità.
L’uomo declassato é l’uomo degradato, é l’uomo la cui differenza sociale, culturale,etnica, di civiltà da altri uomini é stata cancellata dalla percezione. La conseguenza discende logicamente dalle premesse: esiste un gruppo superiore e dominante e un gruppo inferiore e dominato.
Tra pregiudizio razziale e comportamento razzista, tra razzismo ideologico e razzismo della persecuzione e dello sterminio non esiste prova di esistenza di relazione causale.
Ciò significa che non é possibile prevedere comportamenti sociali definiti come razzisti
solo a partire dalla conoscenza di un pregiudizio razziale, di un’attitudine o di un’opinione razzista o xenofoba o simile.
Eppure si ritiene comunemente che il pregiudizio razziale conduca inevitabilmente all’atto violento che evidenzia, di conseguenza, il pregiudizio e la visione razzista in quanto tale. E, invero, non occorre un indottrinamento di matrice razzista perché si possa assistere a comportamenti razzistici. Il razzismo opera indipendentemente dal riferimento alla razza in senso biologico. Richiamarsi al dato biorazziale o etnoculturale significa creare un rapporto funzionale delle categorie distintive delle razze (bianchi, ariani, indoeuropei, occidentali) rispetto alle attitudini, disposizioni,atteggiamenti, ecc. Si crede, allora, di potere dedurre un tipo di pensiero di un individuo dalla sua appartenenza a questa o a quella razza, etnia nazione, cultura.
Comunemente, dunque, il razzismo contemporaneo é essenzialista o tipologico. Tale tipo di razzismo non é propriamente sfruttamento, dunque non va confuso con il anagraficamente iscritto, al pari di ogni altro cittadino veronese. Soprattutto nel comune di residenza l’essere umano ha diritto di esplicitare tutto quello che costituisce la sua quotidianità (scuola, lavoro, mantenimento di relazioni affettive e sociali), ossia di mantenere tutti quei vincoli che costituiscono l’oggetto di un diritto soggettivo perfetto a mente dell’art. 2 Cost. Ebbene, tali diritti sono stati certamente posti in pericolo dalla campagna di raccolta di firme preordinata alla cacciata degli zingari dalla città, e non al ripristino della legalità violata. Con la condotta loro contestata gli imputati hanno lanciato un messaggio chiarissimo agli zingari della comunità Sinta,facendoli sentire stranieri nella città cui essi appartengono a pieno titolo quali residenti
regolarmente iscritti all’anagrafe.
La legge regionale del Veneto n. 54/1989 é stata totalmente calpestata dalla campagna di raccolta delle firme promossa dagli imputati i quali, per le modalità con cui è stata presentata alla cittadinanza la loro battaglia politica, hanno di fatto lanciato il seguente implicito messaggio: si nega qualsiasi diritto agli appartenenti alla comunità zingara.
I Sinti sono stati discriminati non solo per il fatto di essere stati spersonalizzati e genericamente abbinati ad episodi di criminalità, ma anche per essere stati concretamente esposti al pericolo di essere allontanati dalla città di Verona che é anche la loro città.
L’istruttoria dibattimentale ha, dunque, messo in luce due dati: da una parte, la campagna di raccolta delle firme preordinata alla cacciata di un gruppo genericamente individuato e, dall’altra, il turbamento dell’animo degli appartenenti al gruppo Sinti,concretizzatosi in un sentimento di paura, di preoccupazione, di ansia per la sorte loro e dei loro figli. L’azione criminosa é stata ampliamente pubblicizzata con conferenze stampa e con manifesti affissi in tutta la città di Verona e, per come ha ricordato il teste Fior, anche fuori dalla città di Verona, in particolare nel comune di Villafranca.
La lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato Flavio Tosi alla stampa (vds. Articoli sul giornale L’Arena del 2 agosto 2001, 11 agosto 2001, 8 settembre 2001, 15 e 16 settembre 2001) é sufficiente per negare l’attendibilità della tesi difensiva che vuole ricondurre l’iniziativa della raccolta delle firme “Via gli zingari da casa nostra” - e le modalità di pubblicità di tale iniziativa - ad una battaglia politica, sostenuta dal partito Lega Nord veronese, per il ripristino della legalità violata in nome di esigenze di esclusivo carattere economico e sociale.
I toni e le parole usate nella campagna di raccolta delle firme non sono giustificati dalla scriminante relativa all’esercizio del diritto di critica, poiché questo non é stato legittimamente attuato: il messaggio “Firma anche tu per mandare via gli zingari” era,invero, rivolto all’intera cittadinanza ed ampliamente trasmodava il limite dell’assoluta correttezza del linguaggio che ogni manifestazione del pensiero deve rispettare quando coinvolge la dignità dell’altro uomo. E se
di critica politica si ritiene che si sia trattato, allora giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità é orientata ad imporre, pur nella possibile maggiore asprezza dei toni e delle espressioni, l’assoluto rispetto dei limiti di verità e di interesse sociale. Le parole scritte sui manifesti affissi sui muri della città, inneggianti all’allo ntanamento definitivo degli zingari, hanno
indignato molti cittadini veronesi che hanno ritenuto di rivolgersi alle istituzioni per fare interrompere quella campagna di raccolta delle firme reputandola manifestamente razzista.
E non va sottaciuto che la Verona che si é indignata é una Verona variegata dal punto di vista di colore politico: sono stati escussi testi, indicati dalle parti civili, che non sono accomunati ideologicamente o per formazione culturale,ma che si sono tutti sentiti ugualmente indignati per i toni della campagna di raccolta delle firme, siccome pubblicizzata ed attuata dagli imputati con le modalità loro addebitate. L’istruttoria dibattimentale ha così fornito ampiamente la prova
dell’esistenza del reato contestato agli imputati anche nella sua dimensione soggettiva. La campagna di raccolta delle firme, per le modalità, per i toni e per le spiegazioni che l’hanno accompagnata,é stata una campagna oggettivamente razzista: sono state usate argomentazioni generalizzanti relative alla correlazione tra episodi di criminalità e di degrado sociale e l’intera indistinta etnia Sinta, in tale modo avendo favorito la rappresentazione degli zingari come profezia sociale compiutamente realizzata sul versante della negatività. La consulenza tecnica ha spiegato che il pregiudizio atavico contro gli zingari, che l’opinione pubblica spesso permette o accetta - così provocando azioni repressive contro questo o quel membro dell’etnia -, é un pregiudizio etnico chiaramente discriminatorio.
Correttamente ha osservato la parte civile che ciò che nei confronti della cittadinanza verrebbe vista come una misura di inaudita gravità diviene, invece, di normale amministrazione nei confronti di questa mino ranza etnica (i Sinti) la cui identità sociale viene così quotidianament
e e radicalmente disumanizzata.
P. Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civilistiche. [...].
P.Q.M.
Visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara gli imputati [...] colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.
Visto l’art. 1bis d.l. 26.4.1993, n. 122, convertito nella legge 25.6.1993, n. 205 applica a tutti gli imputati la sanzione accessoria del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettoraleper le elezioni politiche o amministrativeper un periodo di anni tre.
Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale dell’esecuzione della penaprincipale e della pena accessoria per tutti gli imputati per la durata di anni cinque sotto le comminatorie di legge.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna gli imputati a risarcire alle parti civili costituite il danno morale che si liquida definitivamente in complessivi euro diecimila in favore dell’Opera Nazionale Nomadi e in euro cinquemila ciascuno in favore di [...]; condanna infine gli imputati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e di difesa, che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 per ciascun difensore; Visto l’art. 544, comma 3 c.p.p.; fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Fonte: http://109.232.32.23/VirtualCommunity/_image.aspx?id=79338530-0eb2-4a8c-9cf8-32442e77bbcb
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